Art. 49. Servizio fitosanitario centrale 1. Il Servizio fitosanitario centrale, opera presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e rappresenta l'autorita' unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal presente decreto. 2. Al Servizio fitosanitario centrale compete: a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della Commissione dell'Unione europea, con il Comitato fitosanitario permanente di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE, con i corrispondenti Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali degli altri Paesi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario; b) l'indicazione di esperti che possono rappresentanti dell'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti materie fitosanitarie istituiti dalla U.E. o da Organizzazioni internazionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52; c) la determinazione degli standard tecnici, cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52; d) la determinazione dei requisiti di professionalita' e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti, in funzione del tipo di attivita' e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 19, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52; e) il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto nel territorio nazionale; f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli interventi obbligatori di cui al presente decreto e la effettuazione di controlli nell'esercizio del potere sostitutivo conseguenti ad inadempienze; g) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione del presente decreto e la definizione delle modalita' di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali; h) la redazione delle bozze dei provvedimenti relativi al recepimento di norme comunitarie in materia fitosanitaria, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52; i) la determinazione delle linee generali di salvaguardia fitosanitaria nazionale, compresa la formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria, su proposta del Comitato di cui all'articolo 52; l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, la predisposizione di una relazione annuale e la relativa divulgazione; m) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonche' delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali; n) la definizione delle caratteristiche delle tessere di riconoscimento degli Ispettori, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52; o) le comunicazioni ufficiali alla F.A.O. e alla E.P.P.O. relative allo status degli organismi nocivi da quarantena o di recente introduzione, come previsto dalla C.I.P.V. 3. Qualora il Comitato di cui all'articolo 52 ritenga che un Servizio fitosanitario regionale non applichi le norme di profilassi internazionale previste dal presente decreto e cio' comporti gravi rischi fitosanitari all'economia agricola nazionale il Servizio fitosanitario centrale: a) provvede a richiamare ufficialmente l'Amministrazione competente al rispetto della normativa, fissando un termine per l'adeguamento alla stessa; b) nel caso alla scadenza dei termini stabiliti si riscontri il protrarsi dell'inadempienza predispone gli atti per l'attuazione del potere sostitutivo, che verranno adottati dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto.
Nota all'art. 49: - Per i riferimenti della direttiva 2000/29/CE si veda nelle note alle premesse.