Art. 51. 
Requisiti minimi dei Servizi fitosanitari competenti per i  punti  di
                               entrata 
  1. I Servizi fitosanitari regionali, per l'esecuzione di  controlli
fitosanitari  sui  vegetali,  prodotti  vegetali  ed  altre  voci  in
provenienza da Paesi terzi presso  i  posti  d'ispezione  diversi  da
quelli del luogo di destinazione, devono garantire: 
    a) la  competenza  tecnica,  in  particolare  per  la  ricerca  e
l'identificazione degli organismi nocivi; 
    b) disporre di adeguate attrezzature amministrative e  ispettive,
nonche' degli impianti, attrezzature  e  apparecchiature  di  analisi
specificati all'allegato XIX.