Art. 53.
                    Cooperazione fra i laboratori

  1.  I  laboratori per le analisi e le consulenze specialistiche per
la  determinazione degli organismi nocivi contemplati dalle normative
di competenza dei Servizi fitosanitari regionali cooperano al fine di
formare una rete nazionale.
  2.  I  laboratori  dei  Servizi  fitosanitari regionali, nonche' le
strutture  laboratoristiche  pubbliche  operanti  nel  settore  della
ricerca   e   della  sperimentazione  agraria,  che  si  impegnano  a
collaborare  con  il  Servizio  fitosanitario nazionale sulla base di
specifici  protocolli  di intesa o convenzioni fanno parte della rete
nazionale di laboratori.
  3.   La   responsabilita'   tecnica   dei  laboratori  dei  Servizi
fitosanitari regionali deve essere affidata ad Ispettori fitosanitari
o altri tecnici abilitati.
  4.  I  laboratori  afferenti alla rete nazionale debbono soddisfare
gli  standard  tecnici  stabiliti  conformemente  a  quanto  previsto
dall'articolo 49, comma 2, lettera c).
  5. La rete nazionale di laboratori e' sottoposta al coordinamento e
alla valutazione del Comitato.
  6. I Servizi fitosanitari regionali, sotto la responsabilita' delle
proprie  strutture  tecnico-laboratoristiche,  possono avvalersi, per
limitati  periodi  e  per  particolari  esigenze,  di  laboratori non
facenti parte della rete, previo il parere del Comitato.
  7.  Il  Servizio  fitosanitario  centrale,  sentito  il  parere del
Comitato,  puo'  individuare  uno  o piu' laboratori della rete quali
unita'  di  riferimento  e  di coordinamento per la rete nazionale di
laboratori, ciascuno per il proprio settore di competenza.
  8.  Il  Servizio  fitosanitario  centrale ed i Servizi fitosanitari
regionali  possono  avvalersi  della  collaborazione  degli  Istituti
appartenenti al Consiglio per la Ricerca per l'Agricoltura, istituito
con  decreto  legislativo  29  ottobre  1999, n. 454, e di ogni altra
istituzione   scientifica   impegnata   nel  campo  della  protezione
fitosanitaria.   I  laboratori  delle  suddette  strutture  pubbliche
possono  stipulare  protocolli  di  intesa  o convenzioni a norma del
comma 2.
 
          Nota all'art. 53:
              - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, reca:
          «Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura,
          a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».