Art. 10. 
                             Attuazione 
  1. Con  decreto  del  Ministro  ((dello  sviluppo  economico)),  di
concerto con il Ministro  per  le  politiche  comunitarie  e  con  il
Ministro  della  giustizia,  sentito  il  parere   della   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione  dell'articolo  6,
al  fine  di  assicurare,  per  i  prodotti  provenienti   da   Paesi
dell'Unione europea, una applicazione compatibile con i principi  del
diritto  comunitario,  precisando  le  categorie  di  prodotti  o  le
modalita' di presentazione per le quali non e' obbligatorio riportare
le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b),  dell'articolo  6.
Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i  casi  in  cui
sara' consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti
nelle indicazioni di cui all'articolo 6. ((25)) 
  2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma
1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997,  n.
101. 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016".