Art. 108.
                      Disposizioni procedurali

  1.  Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107 che limita
l'immissione  sul  mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il
richiamo,  deve  essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei
termini  e  delle  Autorita'  competenti cui e' possibile ricorrere e
deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
  2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o
per  la  pubblica  o  privata  incolumita', prima dell'adozione delle
misure  di  cui  all'articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve
essere   consentito   di   partecipare  alla  fase  del  procedimento
amministrativo  e  di  presenziare  agli  accertamenti  riguardanti i
propri  prodotti,  in  base  agli articoli 7 e seguenti della legge 7
agosto   1990,  n.  241;  in  particolare,  gli  interessati  possono
presentare all'Autorita' competente osservazioni scritte e documenti.
  3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in
seguito  all'emanazione  del  provvedimento,  anche  quando,  a causa
dell'urgenza  della  misura da adottare, non hanno potuto partecipare
al procedimento.
  ((3-bis.  La procedura istruttoria per l'adozione dei provvedimenti
emanati  ai  sensi  dell'articolo  107,  e' stabilita con regolamento
emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta dell'Amministrazione competente, in modo da
garantire  il  contraddittorio,  la  piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione.))