Art. 110. 
               Notificazione e scambio di informazioni 
  1.  Il  Ministero  ((dello  sviluppo  economico))   notifica   alla
Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno  motivati,  i
provvedimenti di cui all'articolo 107, commi 2, lettere b),  c),  d),
e) e f), e 3, nonche' eventuali  modifiche  e  revoche,  fatta  salva
l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente  sulla  procedura
di notifica.((25)) 
  2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori,
adottati per  limitare  o  sottoporre  a  particolari  condizioni  la
commercializzazione o l'uso di prodotti  che  presentano  un  rischio
grave per i consumatori, vanno notificati  alla  Commissione  europea
secondo  le   prescrizioni   del   sistema   RAPEX,   tenendo   conto
dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II. 
  3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si  ritiene
limitato al  territorio  nazionale,  il  Ministero  ((dello  sviluppo
economico)) procede, anche su richiesta delle  altre  amministrazioni
competenti,  alla  notifica  alla  Commissione  europea  qualora   il
provvedimento contenga informazioni  suscettibili  di  presentare  un
interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per  gli  altri  Stati
membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad  un  rischio
nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.((25)) 
  4. Ai fini degli adempimenti di cui al  comma  1,  i  provvedimenti
adottati dalle amministrazioni competenti  di  cui  all'articolo  106
devono  essere  comunicati  tempestivamente  al   Ministero   ((dello
sviluppo economico)); analoga comunicazione deve essere data  a  cura
delle   cancellerie   ovvero   delle    segreterie    degli    organi
giurisdizionali, relativamente  ai  provvedimenti,  sia  a  carattere
provvisorio,  sia  a  carattere  definitivo,  emanati  dagli   stessi
nell'ambito degli interventi di competenza.((25)) 
  5.   Il   Ministero   ((dello   sviluppo    economico))    comunica
all'amministrazione competente le  decisioni  eventualmente  adottate
dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano  un
rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi
Stati membri e che quindi necessitano,  entro  un  termine  di  venti
giorni, dell'adozione di provvedimenti  idonei.  E'  fatto  salvo  il
rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione
della Commissione europea.((25)) 
  6. Le Autorita' competenti assicurano  alle  parti  interessate  la
possibilita' di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione
di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il  successivo  inoltro
alla Commissione. 
  7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea  di
prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui  al  comma  5,  a
meno che la decisione non disponga diversamente. 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016".