Art. 115.
                      ((Prodotto e produttore))

  1.  Prodotto,  ai  fini  del  presente titolo, e' ogni bene mobile,
anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
  2. Si considera prodotto anche l'elettricita'.
  ((2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, e' il fabbricante
del  prodotto  finito  o  di  una sua componente, il produttore della
materia  prima,  nonche',  per  i  prodotti  agricoli del suolo e per
quelli  dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente
l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.))