Art. 128. 
            (( (Ambito di applicazione e definizioni). )) 
  ((1. Il presente capo disciplina taluni aspetti  dei  contratti  di
vendita  conclusi  tra  consumatore  e  venditore  fra  i  quali   la
conformita' dei beni al contratto, i rimedi in  caso  di  difetto  di
conformita', le modalita' di esercizio di tali rimedi e  le  garanzie
convenzionali. A tali fini, ai contratti di vendita sono equiparati i
contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto,
d'opera  e  tutti  gli  altri  contratti  comunque  finalizzati  alla
fornitura di beni da fabbricare o produrre. 
  2. Ai fini del presente capo si intende per: 
    a) contratto di vendita: qualsiasi contratto in base al quale  il
venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprieta' di beni
al consumatore e il consumatore ne paga o  si  impegna  a  pagare  il
prezzo; 
    b) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a); 
    c) venditore: qualsiasi persona fisica o  giuridica,  pubblica  o
privata, che nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o
professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo  nome  o
per suo conto, utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo,
ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalita'  che
rientrano  nel  quadro  della  sua  attivita'  e  quale   controparte
contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o
di servizi digitali; 
    d) produttore: il fabbricante di un  bene,  l'importatore  di  un
bene nel territorio dell'Unione o  qualsiasi  altra  persona  che  si
presenta come produttore apponendo sul bene il suo  nome,  marchio  o
altro segno distintivo; 
    e) bene: 
      1)  qualsiasi  bene  mobile  materiale  anche  da   assemblare;
l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la
vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata; 
      2)  qualsiasi  bene  mobile  materiale  che  incorpora,  o   e'
interconnesso con, un contenuto digitale o un  servizio  digitale  in
modo tale che la mancanza di  detto  contenuto  digitale  o  servizio
digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie  del  bene
("beni con elementi digitali"); 
      3) gli animali vivi; 
    f) contenuto digitale: i  dati  prodotti  e  forniti  in  formato
digitale; 
    g) servizio digitale: 
      1)  un  servizio  che  consente  al  consumatore   di   creare,
trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in  formato  digitale;
oppure 
      2) un servizio che consente la condivisione di dati in  formato
digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di  tale
servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati; 
    h) compatibilita':  la  capacita'  del  bene  di  funzionare  con
hardware o software con cui sono normalmente utilizzati  i  beni  del
medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l'hardware
o il software; 
    i) funzionalita': la capacita' del bene di svolgere tutte le  sue
funzioni in considerazione del suo scopo; 
    l) interoperabilita': la capacita' del  bene  di  funzionare  con
hardware o software  diversi  da  quelli  con  cui  sono  normalmente
utilizzati i beni dello stesso tipo; 
    m) supporto durevole: ogni strumento che permetta al  consumatore
o  al  venditore  di  conservare  le  informazioni   che   gli   sono
personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro  per
un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e
che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
    n) garanzia convenzionale: qualsiasi impegno di un venditore o di
un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del  consumatore,
in aggiunta agli  obblighi  di  legge  in  merito  alla  garanzia  di
conformita', di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare,  o
intervenire altrimenti sul bene, qualora esso  non  corrisponda  alle
caratteristiche, o a qualsiasi  altro  requisito  non  relativo  alla
conformita',  enunciati  nella  dichiarazione  di  garanzia  o  nella
relativa pubblicita' disponibile al momento o prima della conclusione
del contratto; 
    o) durabilita': la  capacita'  dei  beni  di  mantenere  le  loro
specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale; 
    p) senza spese: senza i costi necessari per  rendere  conformi  i
beni, con  particolare  riferimento  alle  spese  di  spedizione,  di
trasporto, di mano d'opera e di materiali; 
    q) asta pubblica: metodo di vendita in cui i beni o servizi  sono
offerti dal venditore ai consumatori che partecipano, o ai  quali  e'
data la possibilita' di partecipare personalmente all'asta, la  quale
si svolge mediante una trasparente procedura competitiva  gestita  da
una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario e' tenuto all'acquisto  dei
beni o servizi. 
  3. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai  contratti
di fornitura di un contenuto digitale o di un  servizio  digitale,  i
quali rientrano nel  campo  di  applicazione  delle  disposizioni  di
attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati  aspetti  dei
contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali. Esse
si applicano ai contenuti digitali o ai servizi digitali  incorporati
o interconnessi con beni, ai sensi del comma 2,  lettera  e),  numero
2), i quali sono forniti con  il  bene  in  forza  del  contratto  di
vendita,  indipendentemente  dal  fatto  che  i  predetti   contenuti
digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o  da  terzi.
Quando e' dubbio se la fornitura di un contenuto  o  di  un  servizio
digitale incorporato o interconnesso faccia parte  del  contratto  di
vendita, si presume che  tale  fornitura  rientri  nel  contratto  di
vendita. 
  4. Le disposizioni del presente capo non si applicano inoltre: 
    a) al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore  del
contenuto digitale; 
    b) ai beni oggetto di vendita forzata o  comunque  venduti  dalle
autorita' giudiziarie, anche mediante  delega  ai  notai,  o  secondo
altre modalita' previste dalla legge. 
  5. Le disposizioni del presente capo si applicano alla  vendita  di
beni  usati,  tenuto  conto  del  tempo   del   pregresso   utilizzo,
limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale  della  cosa,
anche nel caso in cui siano venduti in  aste  pubbliche  qualora  non
siano state messe a disposizione dei consumatori informazioni  chiare
e complete circa l'inapplicabilita' delle disposizioni  del  presente
capo.)) 
 
                                                               ((42)) 
 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che la presente modifica acquista efficacia  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022 e si applica ai  contratti  conclusi  successivamente  a
tale data.