Art. 129. 
             (( (Conformita' dei beni al contratto). )) 
  ((1. Il venditore fornisce al consumatore  beni  che  soddisfano  i
requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonche' le previsioni degli articoli
130  e  131  in  quanto  compatibili,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 132. 
  2. Per essere conforme  al  contratto  di  vendita,  il  bene  deve
possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti: 
    a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantita' e alla
qualita'   contrattuali   e   possedere    la    funzionalita',    la
compatibilita', l'interoperabilita' e le altre  caratteristiche  come
previste dal contratto di vendita; 
    b)  essere  idoneo  ad  ogni  utilizzo  particolare  voluto   dal
consumatore, che  sia  stato  da  questi  portato  a  conoscenza  del
venditore al piu' tardi al momento della conclusione del contratto di
vendita e che il venditore abbia accettato; 
    c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni,
anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di  vendita;
e 
    d)  essere  fornito  con  gli  aggiornamenti  come  previsto  dal
contratto di vendita. 
  3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi  di  conformita',  per
essere conforme al contratto di vendita  il  bene  deve  possedere  i
seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti: 
    a) essere idoneo agli scopi per i quali  si  impiegano  di  norma
beni  dello  stesso  tipo,  tenendo  eventualmente  conto  di   altre
disposizioni dell'ordinamento nazionale e  del  diritto  dell'Unione,
delle norme tecniche o, in  mancanza  di  tali  norme  tecniche,  dei
codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore; 
    b) ove pertinente, possedere la  qualita'  e  corrispondere  alla
descrizione di un campione o modello che  il  venditore  ha  messo  a
disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; 
    c) ove  pertinente  essere  consegnato  assieme  agli  accessori,
compresi  imballaggio,  istruzioni  per   l'installazione   o   altre
istruzioni, che il consumatore  puo'  ragionevolmente  aspettarsi  di
ricevere; e, 
    d) essere  della  quantita'  e  possedere  le  qualita'  e  altre
caratteristiche, anche  in  termini  di  durabilita',  funzionalita',
compatibilita' e sicurezza, ordinariamente presenti in  un  bene  del
medesimo tipo e che il consumatore puo'  ragionevolmente  aspettarsi,
tenuto conto della natura del bene e  delle  dichiarazioni  pubbliche
fatte dal o per conto del venditore, o da altre  persone  nell'ambito
dei precedenti passaggi  della  catena  di  transazioni  commerciali,
compreso  il  produttore,  in   particolare   nella   pubblicita'   o
nell'etichetta.)) 
 
                                                               ((42)) 
 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che la presente modifica acquista efficacia  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022 e si applica ai  contratti  conclusi  successivamente  a
tale data.