Art. 129. (( (Conformita' dei beni al contratto). )) ((1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonche' le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132. 2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti: a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantita' e alla qualita' contrattuali e possedere la funzionalita', la compatibilita', l'interoperabilita' e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita; b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al piu' tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato; c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita; e d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita. 3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformita', per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti: a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore; b) ove pertinente, possedere la qualita' e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e, d) essere della quantita' e possedere le qualita' e altre caratteristiche, anche in termini di durabilita', funzionalita', compatibilita' e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicita' o nell'etichetta.)) ((42)) ---------------- AGGIORNAMENTO (42) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.