Art. 130. 
     (( (Obblighi del venditore e condotta del consumatore). )) 
 
  ((1. Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di
cui  all'articolo  129,  comma   3,   lettera   d),   quando,   anche
alternativamente, dimostra che: 
    a) non era a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione
e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza; 
    b) la dichiarazione  pubblica  e'  stata  adeguatamente  corretta
entro il momento  della  conclusione  del  contratto  con  le  stesse
modalita', o con modalita' simili a quelle  con  le  quali  e'  stata
resa; 
    c) la decisione di acquistare il bene non  e'  stata  influenzata
dalla dichiarazione pubblica. 
  2. Nel  caso  di  beni  con  elementi  digitali,  il  venditore  e'
obbligato a  tenere  informato  il  consumatore  sugli  aggiornamenti
disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine  di  mantenere  la
conformita' di tali beni, e a fornirglieli, nel periodo di tempo: 
    a) che il consumatore puo' ragionevolmente  aspettarsi,  date  la
tipologia e la finalita'  dei  beni  e  degli  elementi  digitali,  e
tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto,  se  il
contratto di vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto
digitale o del servizio digitale; oppure 
    b) indicato all'articolo 133, commi 2 o 3, a seconda dei casi, se
il contratto  di  vendita  prevede  una  fornitura  continuativa  del
contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un periodo di
tempo. 
  3. Se il consumatore non installa  entro  un  congruo  termine  gli
aggiornamenti forniti a norma  del  comma  2,  il  venditore  non  e'
responsabile  per  qualsiasi   difetto   di   conformita'   derivante
unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente, a condizione
che: 
    a)  il   venditore   abbia   informato   il   consumatore   della
disponibilita' dell'aggiornamento e delle conseguenze  della  mancata
installazione dello stesso da parte del consumatore; e 
    b) la mancata,  o  errata,  installazione  dell'aggiornamento  da
parte del consumatore non sia dovuta a carenze  delle  istruzioni  di
installazione fornite dal venditore al consumatore. 
  4. Non vi e' difetto di conformita'  ai  sensi  dell'articolo  129,
comma  3,  e  dell'articolo  130,  comma  2,  se,  al  momento  della
conclusione del  contratto  di  vendita,  il  consumatore  era  stato
specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare
del  bene  si  discostava  dai  requisiti  oggettivi  di  conformita'
previsti  da  tali  norme  e  il  consumatore  ha   espressamente   e
separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione
del contratto di vendita.)) 
 
                                                               ((42)) 
 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che la presente modifica acquista efficacia  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022 e si applica ai  contratti  conclusi  successivamente  a
tale data.