Art. 132. (( (Diritti dei terzi). )) ((1. I rimedi di cui all'articolo 135-bis si estendono ai casi di impedimento o limitazione d'uso del bene venduto in conformita' a quanto previsto dagli articoli 129 e 130, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprieta' intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in tema di nullita', annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.)) ((42)) ---------------- AGGIORNAMENTO (42) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.