Art. 132. 
                     (( (Diritti dei terzi). )) 
  ((1. I rimedi di cui all'articolo 135-bis si estendono ai  casi  di
impedimento o limitazione d'uso del bene  venduto  in  conformita'  a
quanto  previsto  dagli  articoli  129  e  130,  conseguenti  ad  una
restrizione derivante dalla  violazione  di  diritti  dei  terzi,  in
particolare di diritti di proprieta' intellettuale, fatte salve altre
disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in tema di nullita',
annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.)) 
 
                                                               ((42)) 
 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che la presente modifica acquista efficacia  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022 e si applica ai  contratti  conclusi  successivamente  a
tale data.