Art. 133. 
               (( (Responsabilita' del venditore). )) 
  ((1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore  di
qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della  consegna
del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta  entro
due anni da tale momento. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  130,
comma 2, il presente comma si applica  anche  ai  beni  con  elementi
digitali. 
  2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il  contratto  di
vendita prevede la fornitura continuativa del  contenuto  digitale  o
del servizio digitale per  un  periodo  di  tempo,  il  venditore  e'
responsabile anche per qualsiasi difetto di conformita' del contenuto
digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro
due anni dal momento della consegna dei beni con  elementi  digitali.
Se il contratto prevede una fornitura continuativa per  piu'  di  due
anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di  conformita'  del
contenuto digitale o del servizio  digitale  che  si  verifica  o  si
manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale
o il servizio digitale deve essere fornito a norma del  contratto  di
vendita. 
  3.  L'azione  diretta  a  far  valere  i  difetti  non  dolosamente
occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso,  nel  termine  di
ventisei mesi dalla  consegna  del  bene;  il  consumatore,  che  sia
convenuto per l'esecuzione del contratto, puo'  tuttavia  far  valere
sempre i diritti di cui all'articolo 135-bis. 
  4. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della
responsabilita' di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di
cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno.)) 
 
                                                               ((42)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che la presente modifica acquista efficacia  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022 e si applica ai  contratti  conclusi  successivamente  a
tale data.