Art. 134 
                    (( (Diritto di regresso). )) 
 
  ((1. Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti  del
consumatore a causa  di  un  difetto  di  conformita'  imputabile  ad
un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito  dei  passaggi
precedenti della medesima catena contrattuale  distributiva,  inclusa
l'omissione di fornire gli aggiornamenti  per  i  beni  con  elementi
digitali a norma dell'articolo 130, comma 2, ha diritto  di  regresso
nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena
di transazioni commerciali. 
  2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal
consumatore puo' agire in regresso,  entro  un  anno  dall'esecuzione
della  prestazione,  nei  confronti  del  soggetto  o  dei   soggetti
responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.)) 
 
                                                               ((42)) 
 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che la presente modifica acquista efficacia  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022 e si applica ai  contratti  conclusi  successivamente  a
tale data.