Art. 135. 
                     (( (Onere della prova). )) 
  ((1. Salvo prova contraria, si presume  che  qualsiasi  difetto  di
conformita' che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene
e' stato consegnato esistesse gia' a  tale  data,  a  meno  che  tale
ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura  del
difetto di conformita'. Il presente comma si applica  anche  ai  beni
con elementi digitali. 
  2. Per i beni con elementi digitali per i  quali  il  contratto  di
vendita prevede la fornitura continuativa del  contenuto  digitale  o
del servizio digitale per un periodo di tempo,  l'onere  della  prova
riguardo al fatto che il contenuto digitale o  il  servizio  digitale
era conforme entro il periodo di tempo di cui all'articolo 133, comma
2, spetta al venditore per qualsiasi difetto di  conformita'  che  si
manifesta entro il termine indicato da tale articolo.)) 
 
                                                               ((42)) 
 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che la presente modifica acquista efficacia  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022 e si applica ai  contratti  conclusi  successivamente  a
tale data.