Art. 135-bis 
                           (( (Rimedi). )) 
  ((1. In caso di difetto di conformita' del bene, il consumatore  ha
diritto al ripristino della conformita', o a ricevere  una  riduzione
proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base
delle condizioni stabilite nei seguenti commi. 
  2.  Ai  fini  del  ripristino  della  conformita'  del   bene,   il
consumatore puo' scegliere tra riparazione e sostituzione, purche' il
rimedio  prescelto  non  sia  impossibile  o,  rispetto  al   rimedio
alternativo, non imponga al venditore  costi  sproporzionati,  tenuto
conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti: 
    a) il valore che il  bene  avrebbe  in  assenza  del  difetto  di
conformita'; 
    b) l'entita' del difetto di conformita'; e 
    c) la possibilita'  di  esperire  il  rimedio  alternativo  senza
notevoli inconvenienti per il consumatore. 
  3. Il venditore puo' rifiutarsi di rendere conformi i  beni  se  la
riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i  costi  che  il
venditore dovrebbe sostenere sono  sproporzionati,  tenuto  conto  di
tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e
b). 
  4. Il consumatore ha diritto ad  una  riduzione  proporzionale  del
prezzo  o  alla  risoluzione  del  contratto  di  vendita  ai   sensi
dell'articolo 135-quater nel caso in cui: 
    a)  il  venditore  non  ha  effettuato  la   riparazione   o   la
sostituzione  oppure  non  ha  effettuato   la   riparazione   o   la
sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135-ter, commi 1,
2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni  ai  sensi  del
comma 3; 
    b)  si  manifesta  un  difetto  di  conformita',  nonostante   il
tentativo del venditore di ripristinare la conformita' del bene; 
    c) il difetto di conformita' e' talmente  grave  da  giustificare
l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione  del  contratto  di
vendita; oppure 
    d)  il  venditore  ha  dichiarato  o  risulta  chiaramente  dalle
circostanze, che non procedera' al ripristino della  conformita'  del
bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti  per
il consumatore. 
  5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il
difetto di conformita' e' solo di lieve entita'. L'onere della  prova
della lieve entita' del difetto e' a carico del venditore. 
  6. Il consumatore puo'  rifiutarsi  di  eseguire  il  pagamento  di
qualsiasi parte di prezzo  fino  a  quando  il  venditore  non  abbia
adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme  le
disposizioni  del  codice  civile  che  disciplinano  l'eccezione  di
inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.)) 
 
                                                               ((42)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che la presente modifica acquista efficacia  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022 e si applica ai  contratti  conclusi  successivamente  a
tale data.