Art. 135-quater 
      (( (Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto). )) 
  ((1. La riduzione del prezzo e' proporzionale alla  diminuzione  di
valore del bene ricevuto  dal  consumatore  rispetto  al  valore  che
avrebbe avuto se fosse stato conforme. 
  2.  Il  consumatore  esercita  il  diritto  alla  risoluzione   del
contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al  venditore
contenente la manifestazione di volonta' di risolvere il contratto di
vendita. 
  3. Se il difetto di  conformita'  riguarda  solo  alcuni  dei  beni
consegnati a norma del contratto di vendita e sussiste una  causa  di
risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo  135-bis,
il consumatore puo' risolvere il contratto limitatamente ai beni  non
conformi e a quelli acquistati insieme ai beni non conformi,  qualora
non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza  di  un  interesse
del consumatore a mantenere nella propria disponibilita' i  beni  non
affetti da vizi. 
  4. Se il consumatore risolve interamente il contratto di vendita o,
conformemente al comma 3, limitatamente ad alcuni dei beni consegnati
in forza del contratto di vendita: 
    a) il consumatore restituisce il bene al venditore,  a  spese  di
quest'ultimo, e 
    b) il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato  per  il
bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in
ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene.)) 
 
                                                               ((42)) 
 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che la presente modifica acquista efficacia  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022 e si applica ai  contratti  conclusi  successivamente  a
tale data.