Art. 135-quinquies 
                   (( (Garanzie convenzionali). )) 
  ((1. La garanzia convenzionale vincola  chi  la  offre  secondo  le
modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima  e  nella
relativa pubblicita' disponibile al momento o prima della conclusione
del contratto. Secondo le condizioni stabilite nel presente  articolo
e fatte salve eventuali altre disposizioni  applicabili  del  diritto
dell'Unione o nazionale, quando un produttore  offre  al  consumatore
una garanzia convenzionale concernente la durabilita' di  determinati
beni nell'arco di un determinato periodo di tempo, il  produttore  e'
direttamente  responsabile  nei  confronti  del  consumatore  durante
l'intero periodo di durata della garanzia per  la  riparazione  o  la
sostituzione dei beni in  conformita'  dell'articolo  135-ter.  Nella
dichiarazione di garanzia convenzionale di durabilita' il  produttore
puo'  offrire  al  consumatore  condizioni  piu'  favorevoli.  Se  le
condizioni stabilite nella dichiarazione  di  garanzia  convenzionale
sono meno vantaggiose per il  consumatore  rispetto  alle  condizioni
stabilite  nella  relativa  pubblicita',  la  garanzia  convenzionale
vincola secondo le condizioni stabilite  nella  pubblicita'  relativa
alla garanzia convenzionale, a meno che la pubblicita' associata  sia
stata corretta prima  della  conclusione  del  contratto  secondo  le
stesse modalita', o con modalita' simili a quelle  in  cui  e'  stata
resa. 
  2.  La  dichiarazione  di  garanzia  convenzionale  e'  fornita  al
consumatore su supporto durevole  al  piu'  tardi  al  momento  della
consegna dei beni. La  dichiarazione  di  garanzia  convenzionale  e'
redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa  comprende  i
seguenti elementi: 
    a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge,
a titolo gratuito,  di  rimedi  per  i  difetti  di  conformita'  nei
confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla
garanzia convenzionale; 
    b) nome e indirizzo del garante; 
    c) la procedura che il consumatore deve seguire per far valere la
garanzia convenzionale; 
    d)  la  designazione  dei  beni  cui  si  applica   la   garanzia
convenzionale; e 
    e) le condizioni della garanzia convenzionale. 
  3. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri
non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. 
  4.  Il  mancato  rispetto  di  quanto  previsto  dal  comma  2  non
pregiudica l'efficacia vincolante della garanzia convenzionale per il
garante.)) 
 
                                                               ((42)) 
 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che la presente modifica acquista efficacia  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022 e si applica ai  contratti  conclusi  successivamente  a
tale data.