Art. 135-sexies 
          (( (Carattere imperativo delle disposizioni). )) 
  ((1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente capo,  e'  nullo
ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto  di
conformita', volto ad escludere o limitare a danno  del  consumatore,
anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo. La
nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo'  essere
rilevata d'ufficio dal giudice. 
  2. Il venditore  puo'  sempre  offrire  al  consumatore  condizioni
contrattuali di maggior  tutela  rispetto  a  quanto  previsto  dalle
disposizioni del presente capo. 
  3.  E'   nulla   ogni   clausola   contrattuale   che,   prevedendo
l'applicabilita' al contratto di una legislazione di  uno  Stato  non
appartenente  all'Unione  europea,  abbia  l'effetto  di  privare  il
consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il
contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di  uno
Stato membro dell'Unione europea.)) 
 
 
                                                               ((42)) 
 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che la presente modifica acquista efficacia  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022 e si applica ai  contratti  conclusi  successivamente  a
tale data.