Art. 135-decies 
(( (Fornitura di contenuto digitale o servizio digitale e conformita'
                          al contratto). )) 
  ((1. Il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio
digitale al consumatore. Salvo  diverso  accordo  tra  le  parti,  il
professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio  digitale
al consumatore senza ritardo ingiustificato dopo la  conclusione  del
contratto. 
  2. Il professionista ha adempiuto l'obbligo di fornitura quando: 
  a) il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per  accedere  al
contenuto digitale o per scaricarlo e' reso disponibile o accessibile
al consumatore, o all'impianto fisico o virtuale scelto  a  tal  fine
dal consumatore; 
   b) il servizio digitale e' reso accessibile al consumatore o a  un
impianto fisico o virtuale scelto all'uopo dal consumatore. 
  3. Il professionista fornisce al consumatore beni che soddisfano  i
requisiti di cui ai commi 4 e 5, nonche' quelli di cui agli  articoli
135-undecies e  135-duodecies  in  quanto  compatibili,  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 135-terdecies. 
  4. Per essere conforme al contratto  il  contenuto  digitale  o  il
servizio digitale deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove
pertinenti: 
   a) corrispondere alla descrizione, alla quantita' e alla  qualita'
previste dal contratto e  presentare  funzionalita',  compatibilita',
interoperabilita' e le altre caratteristiche previste dal contratto; 
   b) essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore  e
che e' stato da questi portato a  conoscenza  del  professionista  al
piu' tardi al momento  della  conclusione  del  contratto  e  che  il
professionista ha accettato; 
   c) essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in
merito all'installazione e l'assistenza ai clienti, come previsti dal
contratto; e 
   d) essere aggiornato come previsto dal contratto. 
  5. Oltre a rispettare i requisiti  soggettivi  di  conformita',  il
bene per essere conforme al contratto di  vendita  deve  possedere  i
seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti: 
   a)  essere  adeguato  agli  scopi  per  cui  sarebbe  abitualmente
utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale del  medesimo
tipo, tenendo conto, se del caso, dell'eventuale diritto  dell'Unione
e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza  di
tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria  specifici
del settore applicabili; 
   b)  essere  della  quantita'  e  presentare  la  qualita'   e   le
caratteristiche di prestazione, anche in  materia  di  funzionalita',
compatibilita',  accessibilita',  continuita'  e  sicurezza,  che  si
ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi  digitali
dello  stesso  tipo  e  che  il  consumatore   puo'   ragionevolmente
aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto  digitale  o  del
servizio digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche
rese da o per conto dell'operatore  economico  o  di  altri  soggetti
nell'ambito  dei  precedenti  passaggi  della   catena   contrattuale
distributiva,    soprattutto    nei    messaggi    pubblicitari     e
nell'etichettatura, a meno che il professionista non dimostri,  anche
alternativamente, che: 
    1) non era a conoscenza e non  poteva  ragionevolmente  essere  a
conoscenza della dichiarazione pubblica in questione; 
    2) al momento della conclusione del contratto,  la  dichiarazione
pubblica  era  stata  rettificata  nello  stesso  modo,  o  in   modo
paragonabile, a quello in cui era stata resa; oppure 
    3) la decisione di acquistare il contenuto digitale o il servizio
digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione pubblica; 
   c) ove pertinente, essere fornito assieme agli eventuali accessori
e istruzioni che il consumatore puo'  ragionevolmente  aspettarsi  di
ricevere; e 
   d) essere conforme all'eventuale versione di prova o anteprima del
contenuto digitale o del servizio digitale messa a  disposizione  dal
professionista prima della conclusione del contratto.)) 
                                                               ((43)) 
 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che "Le modifiche apportate al  decreto  legislativo  6  settembre
2005,  n.  206,  dall'articolo  1,  comma  1  del  presente   decreto
acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e  si  applicano
alle forniture di  contenuto  digitale  o  di  servizi  digitali  che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli  articoli
135-quindecies e 135-vicies  semel  che  si  applicano  ai  contratti
conclusi a decorrere da tale data".