Art. 135-decies (( (Fornitura di contenuto digitale o servizio digitale e conformita' al contratto). )) ((1. Il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore senza ritardo ingiustificato dopo la conclusione del contratto. 2. Il professionista ha adempiuto l'obbligo di fornitura quando: a) il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo e' reso disponibile o accessibile al consumatore, o all'impianto fisico o virtuale scelto a tal fine dal consumatore; b) il servizio digitale e' reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto all'uopo dal consumatore. 3. Il professionista fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 4 e 5, nonche' quelli di cui agli articoli 135-undecies e 135-duodecies in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 135-terdecies. 4. Per essere conforme al contratto il contenuto digitale o il servizio digitale deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti: a) corrispondere alla descrizione, alla quantita' e alla qualita' previste dal contratto e presentare funzionalita', compatibilita', interoperabilita' e le altre caratteristiche previste dal contratto; b) essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che e' stato da questi portato a conoscenza del professionista al piu' tardi al momento della conclusione del contratto e che il professionista ha accettato; c) essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in merito all'installazione e l'assistenza ai clienti, come previsti dal contratto; e d) essere aggiornato come previsto dal contratto. 5. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformita', il bene per essere conforme al contratto di vendita deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti: a) essere adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell'eventuale diritto dell'Unione e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria specifici del settore applicabili; b) essere della quantita' e presentare la qualita' e le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalita', compatibilita', accessibilita', continuita' e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto digitale o del servizio digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell'operatore economico o di altri soggetti nell'ambito dei precedenti passaggi della catena contrattuale distributiva, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell'etichettatura, a meno che il professionista non dimostri, anche alternativamente, che: 1) non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione; 2) al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione pubblica era stata rettificata nello stesso modo, o in modo paragonabile, a quello in cui era stata resa; oppure 3) la decisione di acquistare il contenuto digitale o il servizio digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione pubblica; c) ove pertinente, essere fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e d) essere conforme all'eventuale versione di prova o anteprima del contenuto digitale o del servizio digitale messa a disposizione dal professionista prima della conclusione del contratto.)) ((43)) -------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data".