Art. 135-undecies 
   (( (Obblighi del professionista e condotta del consumatore). )) 
  ((1.  Il  professionista  e'  obbligato  a  tenere   informato   il
consumatore sugli  aggiornamenti  disponibili,  anche  di  sicurezza,
necessari al fine di mantenere la conformita' del contenuto  digitale
o del servizio digitale, e a fornirglieli, nel periodo di tempo: 
    a) durante il quale il contenuto digitale o il servizio  digitale
deve essere fornito a norma del  contratto,  se  questo  prevede  una
fornitura continua per un determinato periodo di tempo; oppure 
    b) che il consumatore puo' ragionevolmente  aspettarsi,  date  la
tipologia e la  finalita'  del  contenuto  digitale  o  del  servizio
digitale e  tenendo  conto  delle  circostanze  e  della  natura  del
contratto, se questo prevede un unico atto di fornitura o  una  serie
di singoli atti di fornitura. 
  2. Se il consumatore non installa  entro  un  congruo  termine  gli
aggiornamenti forniti dal professionista ai sensi  del  comma  1,  il
professionista  non  e'  responsabile  per   qualsiasi   difetto   di
conformita' derivante unicamente  dalla  mancanza  dell'aggiornamento
pertinente, a condizione che: 
    a)  il  professionista  abbia  informato  il  consumatore   della
disponibilita' dell'aggiornamento e delle conseguenze  della  mancata
installazione dello stesso da parte del consumatore; e 
    b)   la   mancata   installazione   o   l'installazione    errata
dell'aggiornamento da parte del consumatore non e' dovuta  a  carenze
delle istruzioni di installazione fornite dal professionista. 
  3. Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il  servizio
digitale sia fornito in modo continuativo per un determinato  periodo
di tempo,  l'obbligo  di  assicurare  la  conformita'  del  contenuto
digitale o il servizio digitale permane per l'intera durata  di  tale
periodo. 
  4. Non vi e'  difetto  di  conformita'  ai  sensi  del  comma  1  o
dell'articolo 135-decies, comma 5, se, al momento  della  conclusione
del contratto, il consumatore era stato specificamente informato  del
fatto che una caratteristica particolare del contenuto digitale o del
servizio  digitale  si  discostava   dai   requisiti   oggettivi   di
conformita'  previsti  da  tali  disposizioni  e  il  consumatore  ha
espressamente e separatamente accettato tale scostamento  al  momento
della conclusione del contratto. 
  5. Salvo diverso accordo tra le parti, il contenuto digitale  o  il
servizio digitale e' fornito nella versione piu' recente  disponibile
al momento della conclusione del contratto.)) 
                                                               ((43)) 
 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che "Le modifiche apportate al  decreto  legislativo  6  settembre
2005,  n.  206,  dall'articolo  1,  comma  1  del  presente   decreto
acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e  si  applicano
alle forniture di  contenuto  digitale  o  di  servizi  digitali  che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli  articoli
135-quindecies e 135-vicies  semel  che  si  applicano  ai  contratti
conclusi a decorrere da tale data".