Art. 135-undecies (( (Obblighi del professionista e condotta del consumatore). )) ((1. Il professionista e' obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformita' del contenuto digitale o del servizio digitale, e a fornirglieli, nel periodo di tempo: a) durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto, se questo prevede una fornitura continua per un determinato periodo di tempo; oppure b) che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalita' del contenuto digitale o del servizio digitale e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se questo prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura. 2. Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti dal professionista ai sensi del comma 1, il professionista non e' responsabile per qualsiasi difetto di conformita' derivante unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente, a condizione che: a) il professionista abbia informato il consumatore della disponibilita' dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e b) la mancata installazione o l'installazione errata dell'aggiornamento da parte del consumatore non e' dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal professionista. 3. Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito in modo continuativo per un determinato periodo di tempo, l'obbligo di assicurare la conformita' del contenuto digitale o il servizio digitale permane per l'intera durata di tale periodo. 4. Non vi e' difetto di conformita' ai sensi del comma 1 o dell'articolo 135-decies, comma 5, se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto digitale o del servizio digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformita' previsti da tali disposizioni e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto. 5. Salvo diverso accordo tra le parti, il contenuto digitale o il servizio digitale e' fornito nella versione piu' recente disponibile al momento della conclusione del contratto.)) ((43)) -------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data".