Art. 135-terdecies 
                     (( (Diritti dei terzi). )) 
  ((1. I rimedi di cui all'articolo 135-octiesdecies si estendono  ai
casi di impedimento o limitazione d'uso del contenuto o del  servizio
digitale in conformita' a quanto previsto  dall'articolo  135-decies,
commi  4  e  5,  conseguenti  ad  una  restrizione  derivante   dalla
violazione di  diritti  dei  terzi,  in  particolare  di  diritti  di
proprieta' intellettuale, fatte  salve  altre  disposizioni  previste
dall'ordinamento giuridico in tema di nullita', annullamento o  altre
ipotesi di scioglimento del contratto.)) 
                                                               ((43)) 
 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che "Le modifiche apportate al  decreto  legislativo  6  settembre
2005,  n.  206,  dall'articolo  1,  comma  1  del  presente   decreto
acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e  si  applicano
alle forniture di  contenuto  digitale  o  di  servizi  digitali  che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli  articoli
135-quindecies e 135-vicies  semel  che  si  applicano  ai  contratti
conclusi a decorrere da tale data".