Art. 135-quindecies 
                     (( (Diritto di regresso) )) 
  (( 1. Il professionista, quando e' responsabile nei  confronti  del
consumatore a causa della mancata fornitura di un contenuto  digitale
o di un  servizio  digitale  o  per  l'esistenza  di  un  difetto  di
conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una  persona
nell'ambito   dei   passaggi   precedenti   della   medesima   catena
contrattuale distributiva ha diritto di regresso  nei  confronti  del
soggetto o dei soggetti responsabili  facenti  parte  della  suddetta
catena distributiva. 
  2. Il professionista che abbia ottemperato ai rimedi  esperiti  dal
consumatore  puo'  agire,  entro  un   anno   dall'esecuzione   della
prestazione, in regresso nei confronti del soggetto  o  dei  soggetti
responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.)) 
                                                               ((43)) 
 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che "Le modifiche apportate al  decreto  legislativo  6  settembre
2005,  n.  206,  dall'articolo  1,  comma  1  del  presente   decreto
acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e  si  applicano
alle forniture di  contenuto  digitale  o  di  servizi  digitali  che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli  articoli
135-quindecies e 135-vicies  semel  che  si  applicano  ai  contratti
conclusi a decorrere da tale data".