Art. 135-sexiesdecies 
                      (( (Onere della prova) )) 
  ((1. L'onere della prova riguardo al fatto se il contenuto digitale
o il servizio digitale sia stato fornito in conformita' dell'articolo
135-decies, commi 1 e 2, e' a carico del professionista. 
  2. Nei casi di cui all'articolo 135-quaterdecies, comma 2,  l'onere
della prova della conformita' al contratto del contenuto  digitale  o
del servizio digitale al momento della  fornitura  e'  a  carico  del
professionista per un difetto di  conformita'  che  risulti  evidente
entro il termine di un anno dal momento in cui il contenuto  digitale
o il servizio digitale e' stato fornito. 
  3. Nei casi di cui all'articolo 135-quaterdecies, comma 5,  l'onere
della prova della conformita' al contratto del contenuto  digitale  o
il servizio digitale durante il periodo di tempo in  cui  avviene  la
fornitura  e'  a  carico  del  professionista  per  un   difetto   di
conformita' che si manifesta entro tale periodo. 
  4. I commi 2 e 3 non si applicano se il professionista dimostra che
l'ambiente  digitale  del  consumatore  non  e'  compatibile  con   i
requisiti tecnici del contenuto digitale o del servizio digitale e se
ha informato il consumatore  di  tali  requisiti  in  modo  chiaro  e
comprensibile prima della conclusione del contratto. 
  5. Il  consumatore  collabora  con  il  professionista  per  quanto
ragionevolmente possibile e necessario al fine  di  accertare  se  la
causa del  difetto  di  conformita'  del  contenuto  digitale  o  del
servizio    digitale    al    momento    specificato    dall'articolo
135-quaterdecies,  commi  2  o  5,  a  seconda  dei   casi,   risieda
nell'ambiente digitale del consumatore. L'obbligo  di  collaborazione
e'  limitato  ai  mezzi  tecnicamente  disponibili  che  siano   meno
intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora e se il
professionista ha informato il consumatore dei requisiti inerenti  il
necessario ambiente digitale in modo  chiaro  e  comprensibile  prima
della  conclusione  del  contratto,  l'onere  della  prova   riguardo
all'esistenza  del  difetto  di  conformita'  al   momento   di   cui
all'articolo  135-quaterdecies,  commi  2  e  5  e'  a   carico   del
consumatore.)) 
                                                               ((43)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che "Le modifiche apportate al  decreto  legislativo  6  settembre
2005,  n.  206,  dall'articolo  1,  comma  1  del  presente   decreto
acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e  si  applicano
alle forniture di  contenuto  digitale  o  di  servizi  digitali  che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli  articoli
135-quindecies e 135-vicies  semel  che  si  applicano  ai  contratti
conclusi a decorrere da tale data".