Art. 135-vicies 
                  (( (Rimborso al consumatore). )) 
  ((1. Eventuali rimborsi dovuti al consumatore dal professionista  a
norma dell'articolo 135-octiesdecies, commi 4 e  5,  o  dell'articolo
135-noviesdecies, comma 2, dovuti alla riduzione del  prezzo  o  alla
risoluzione   del   contratto   sono   effettuati    senza    ritardo
ingiustificato e, in ogni caso, entro quattordici giorni  dal  giorno
in cui il professionista e' informato della decisione del consumatore
di esercitare il diritto del consumatore a una riduzione di prezzo  o
il suo diritto alla risoluzione dal contratto. 
  2. Il professionista effettua il  rimborso  utilizzando  lo  stesso
mezzo di pagamento usato dal  consumatore  per  pagare  il  contenuto
digitale o il servizio digitale, salvo che  il  consumatore  consenta
espressamente all'uso di un altro mezzo e non debba sostenere  alcuna
spesa relativa al rimborso. 
  3. Il professionista non impone al consumatore  alcuna  commissione
in relazione al rimborso.)) 
                                                               ((43)) 
 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che "Le modifiche apportate al  decreto  legislativo  6  settembre
2005,  n.  206,  dall'articolo  1,  comma  1  del  presente   decreto
acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e  si  applicano
alle forniture di  contenuto  digitale  o  di  servizi  digitali  che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli  articoli
135-quindecies e 135-vicies  semel  che  si  applicano  ai  contratti
conclusi a decorrere da tale data".