Art. 135-vicies semel 
  (( (Modifica del contenuto digitale o del servizio digitale). )) 
  ((1. Se il  contratto  prevede  che  il  contenuto  digitale  o  il
servizio digitale sia fornito o reso accessibile al  consumatore  per
un certo periodo di  tempo,  il  professionista  puo'  modificare  il
contenuto  digitale  o  il  servizio  digitale  oltre  a  quanto   e'
necessario per mantenere la conformita' del contenuto digitale o  del
servizio digitale a norma degli articoli 135-decies, commi 4 e  5,  e
135-undecies, se sono soddisfatte le condizioni seguenti: 
    a)  il  contratto  consente  tale  modifica  e  ne  fornisce  una
motivazione valida; 
    b) tale modifica e' realizzata  senza  costi  aggiuntivi  per  il
consumatore; 
    c) il consumatore e' informato in  modo  chiaro  e  comprensibile
della modifica; e 
    d) nei casi di cui al comma 2, il consumatore e'  informato,  con
un anticipo ragionevole su un supporto durevole, sulle modalita' e il
momento in cui viene effettuata la modifica,  nonche'  circa  il  suo
diritto di recedere dal contratto conformemente al comma 2 o circa la
possibilita'  di  mantenere  il  contenuto  digitale  o  il  servizio
digitale senza tale modifica secondo quanto previsto al comma 4. 
  2. Il consumatore ha il diritto di recedere dal  contratto  qualora
tale  modifica  incida  negativamente  sull'utilizzo  del   contenuto
digitale o del servizio digitale o sull'accesso allo stesso da  parte
del  consumatore,  a  meno  che  tali  conseguenze   negative   siano
trascurabili. In tal caso, il consumatore ha diritto a  recedere  dal
contratto gratuitamente entro un termine di trenta giorni dalla  data
di ricevimento dell'informazione o, se successivo, dal momento in cui
il contenuto digitale o il servizio digitale e' stato modificato  dal
professionista. 
  3. Se il consumatore recede dal contratto conformemente al comma  2
del presente articolo, si applicano gli articoli  135-noviesdecies  e
135-vicies. 
  4. I commi 2 e 3 del presente  articolo  non  si  applicano  se  il
professionista  ha  consentito  che,  senza  costi   aggiuntivi,   il
consumatore mantenga il contenuto digitale  o  il  servizio  digitale
senza modifica e  se  e'  preservata  la  conformita'  del  contenuto
digitale o del servizio digitale.)) 
                                                               ((43)) 
 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che "Le modifiche apportate al  decreto  legislativo  6  settembre
2005,  n.  206,  dall'articolo  1,  comma  1  del  presente   decreto
acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e  si  applicano
alle forniture di  contenuto  digitale  o  di  servizi  digitali  che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli  articoli
135-quindecies e 135-vicies  semel  che  si  applicano  ai  contratti
conclusi a decorrere da tale data".