Art. 135-vicies bis 
          (( (Carattere imperativo delle disposizioni). )) 
  ((1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente capo,  e'  nullo
ogni  patto,  anteriore  alla  comunicazione  al  professionista  del
difetto di conformita', o dell'informazione del consumatore da  parte
del professionista circa la modifica del  contenuto  digitale  o  del
servizio  digitale,  volto  ad  escludere  o  limitare  a  danno  del
consumatore, anche in modo  indiretto,  i  diritti  riconosciuti  dal
presente  capo.  La  nullita'  puo'  essere  fatta  valere  solo  dal
consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. 
  2. Il professionista puo' sempre offrire al consumatore  condizioni
contrattuali di maggior  tutela  rispetto  a  quanto  previsto  dalle
disposizioni del presente capo. 
  3.  E'   nulla   ogni   clausola   contrattuale   che,   prevedendo
l'applicabilita' al contratto di una legislazione di  uno  Stato  non
appartenente  all'Unione  europea,  abbia  l'effetto  di  privare  il
consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il
contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di  uno
Stato membro dell'Unione europea.)) 
                                                               ((43)) 
 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che "Le modifiche apportate al  decreto  legislativo  6  settembre
2005,  n.  206,  dall'articolo  1,  comma  1  del  presente   decreto
acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e  si  applicano
alle forniture di  contenuto  digitale  o  di  servizi  digitali  che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli  articoli
135-quindecies e 135-vicies  semel  che  si  applicano  ai  contratti
conclusi a decorrere da tale data".