Art. 135-octies 
            (( (Ambito di applicazione e definizioni). )) 
  ((1. Il presente capo disciplina taluni aspetti  dei  contratti  di
fornitura di contenuto digitale o di servizi  digitali  conclusi  tra
consumatore  e  professionista,  fra  i  quali  la  conformita'   del
contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi  in
caso di difetto di conformita' al contratto o di  mancata  fornitura,
le modalita' di esercizio  degli  stessi,  nonche'  la  modifica  del
contenuto digitale o del servizio digitale. 
  2. Ai fini del presente capo si intende per: 
   a) contenuto digitale:  i  dati  prodotti  e  forniti  in  formato
digitale; 
   b) servizio digitale: 
    1)  un  servizio  che  consente   al   consumatore   di   creare,
trasformare, archiviare i dati o di accedervi  in  formato  digitale;
oppure 
    2) un servizio che consente la condivisione di  dati  in  formato
digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale
servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati; 
   c) beni con elementi digitali: qualsiasi bene mobile materiale che
incorpora o e' interconnesso con un contenuto digitale o un  servizio
digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto  digitale  o
servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene; 
   d) integrazione: il collegamento  del  contenuto  o  del  servizio
digitale con le componenti dell'ambiente digitale del  consumatore  e
l'incorporazione in dette componenti affinche' il contenuto  digitale
o il servizio digitale sia utilizzato nel rispetto dei  requisiti  di
conformita' previsti dal presente capo; 
   e)  professionista:  qualsiasi   persona   fisica   o   giuridica,
indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto  pubblico  o
privato, ovvero un suo intermediario, che agisca  per  finalita'  che
rientrano nel quadro della sua  attivita'  commerciale,  industriale,
artigianale o professionale, in relazione ai  contratti  oggetto  dal
presente capo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per
finalita' che rientrano nel quadro della sua attivita'  e  in  quanto
controparte  contrattuale  del  consumatore  per  la   fornitura   di
contenuto digitale o di servizi digitali; 
   f) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma  1,
lettera a); 
   g) prezzo: la somma di denaro o una rappresentazione digitale  del
valore dovuto  come  corrispettivo  per  la  fornitura  di  contenuto
digitale o di servizio digitale; 
   h) dati personali: i dati personali quali definiti all'articolo 4,
punto 1), del regolamento (UE) 2016/679; 
   i) ambiente digitale: l'hardware, il software e le connessioni  di
rete di cui  il  consumatore  si  serve  per  accedere  al  contenuto
digitale o al servizio digitale o per usarlo; 
   l) compatibilita': la  capacita'  del  contenuto  digitale  o  del
servizio digitale di funzionare con hardware o software con cui  sono
normalmente utilizzati contenuti digitali o  servizi  digitali  dello
stesso  tipo,  senza  che  sia  necessario  convertire  il  contenuto
digitale o il servizio digitale; 
   m) funzionalita':  la  capacita'  del  contenuto  digitale  o  del
servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione
del suo scopo; 
   n) interoperabilita': la capacita' del contenuto  digitale  o  del
servizio digitale di funzionare con hardware o  software  diversi  da
quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali  o  i
servizi digitali dello stesso tipo; 
   o) supporto durevole: ogni strumento che permetta al consumatore o
al  professionista  di  archiviare  le  informazioni  che  gli   sono
personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro  per
un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e
che permetta la riproduzione identica delle informazioni archiviate. 
  3. Le disposizioni del  presente  capo  si  applicano  a  qualsiasi
contratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a  fornire,
un contenuto digitale o un servizio  digitale  al  consumatore  e  il
consumatore corrisponde un prezzo o si  obbliga  a  corrispondere  un
prezzo. 
  4. Le disposizioni del presente capo si applicano altresi' nel caso
in cui il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto
digitale o un servizio  digitale  al  consumatore  e  il  consumatore
fornisce o si obbliga a fornire  dati  personali  al  professionista,
fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti  dal  consumatore
siano  trattati  esclusivamente  dal  professionista  ai  fini  della
fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma  del
presente capo o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge
cui e' soggetto il professionista e quest'ultimo non tratti tali dati
per scopi diversi da quelli previsti. 
  5. Le disposizioni del presente  capo  si  applicano  anche  se  il
contenuto digitale o il servizio digitale e'  sviluppato  secondo  le
specifiche indicazioni del consumatore. 
  6.  Fatti  salvi  gli  articoli  135-decies,  commi  1   e   2,   e
135-septiesdecies, le disposizioni del  presente  capo  si  applicano
anche al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore di di
contenuto digitale.)) 
                                                               ((43)) 
 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che "Le modifiche apportate al  decreto  legislativo  6  settembre
2005,  n.  206,  dall'articolo  1,  comma  1  del  presente   decreto
acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e  si  applicano
alle forniture di  contenuto  digitale  o  di  servizi  digitali  che
avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli  articoli
135-quindecies e 135-vicies  semel  che  si  applicano  ai  contratti
conclusi a decorrere da tale data".