Art. 135-octies (( (Ambito di applicazione e definizioni). )) ((1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista, fra i quali la conformita' del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformita' al contratto o di mancata fornitura, le modalita' di esercizio degli stessi, nonche' la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale. 2. Ai fini del presente capo si intende per: a) contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato digitale; b) servizio digitale: 1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure 2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati; c) beni con elementi digitali: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o e' interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene; d) integrazione: il collegamento del contenuto o del servizio digitale con le componenti dell'ambiente digitale del consumatore e l'incorporazione in dette componenti affinche' il contenuto digitale o il servizio digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformita' previsti dal presente capo; e) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, ovvero un suo intermediario, che agisca per finalita' che rientrano nel quadro della sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale, in relazione ai contratti oggetto dal presente capo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalita' che rientrano nel quadro della sua attivita' e in quanto controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali; f) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); g) prezzo: la somma di denaro o una rappresentazione digitale del valore dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale; h) dati personali: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679; i) ambiente digitale: l'hardware, il software e le connessioni di rete di cui il consumatore si serve per accedere al contenuto digitale o al servizio digitale o per usarlo; l) compatibilita': la capacita' del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto digitale o il servizio digitale; m) funzionalita': la capacita' del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo; n) interoperabilita': la capacita' del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo; o) supporto durevole: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di archiviare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni archiviate. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano a qualsiasi contratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si obbliga a corrispondere un prezzo. 4. Le disposizioni del presente capo si applicano altresi' nel caso in cui il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma del presente capo o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui e' soggetto il professionista e quest'ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti. 5. Le disposizioni del presente capo si applicano anche se il contenuto digitale o il servizio digitale e' sviluppato secondo le specifiche indicazioni del consumatore. 6. Fatti salvi gli articoli 135-decies, commi 1 e 2, e 135-septiesdecies, le disposizioni del presente capo si applicano anche al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore di di contenuto digitale.)) ((43)) ---------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data".