Art. 136. 
         Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti 
  1. E' istituito presso il Ministero ((dello sviluppo economico)) il
Consiglio nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti,  di  seguito
denominato: «Consiglio».((25)) 
  2. Il Consiglio, che si avvale, per le  proprie  iniziative,  della
struttura e del personale del Ministero ((dello sviluppo economico)),
e' composto dai rappresentanti delle associazioni dei  consumatori  e
degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo  137  e  da  un
rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281  ed  e'  presieduto  dal
Ministro ((dello sviluppo  economico))  o  da  un  suo  delegato.  Il
Consiglio e' nominato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro ((dello  sviluppo  economico)),  e
dura in carica tre anni.((25)) 
  3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni  rappresentanti  delle
associazioni di tutela ambientale riconosciute e  delle  associazioni
nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresi'  essere
invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono  funzioni
di regolamentazione o di  normazione  del  mercato,  delle  categorie
economiche e sociali  interessate,  delle  pubbliche  amministrazioni
competenti, nonche' esperti delle materie trattate. 
  4. E' compito del Consiglio: 
    a)  esprimere  pareri,  ove  richiesto,  sugli  schemi  di   atti
normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori  e
degli utenti; 
    b) formulare proposte in materia  di  tutela  dei  consumatori  e
degli utenti, anche in riferimento  ai  programmi  e  alle  politiche
comunitarie; 
    c) promuovere studi,  ricerche  e  conferenze  sui  problemi  del
consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo
della qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi; 
    d) elaborare  programmi  per  la  diffusione  delle  informazioni
presso i consumatori e gli utenti; 
    e)  favorire  iniziative  volte  a  promuovere  il  potenziamento
dell'accesso dei consumatori e degli utenti  ai  mezzi  di  giustizia
previsti per la soluzione delle controversie; 
    f) favorire  ogni  forma  di  raccordo  e  coordinamento  tra  le
politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei  consumatori
e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette  a  promuovere  la
piu' ampia rappresentanza degli interessi  dei  consumatori  e  degli
utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il  presidente
convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui
partecipano di diritto i presidenti degli  organismi  rappresentativi
dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
    g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici  o  privati
di altri Paesi e dell'Unione europea; 
    h)  segnalare  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della   funzione   pubblica,   eventuali   difficolta',
impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione  delle  disposizioni
in materia di  semplificazione  procedimentale  e  documentale  nelle
pubbliche  amministrazioni.  Le  segnalazioni  sono  verificate   dal
predetto Dipartimento anche  mediante  l'Ispettorato  della  funzione
pubblica e l'Ufficio per l'attivita' normativa  e  amministrativa  di
semplificazione delle norme e delle procedure. 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016".