Art. 137. 
Elenco  delle   associazioni   dei   consumatori   e   degli   utenti
                 rappresentative a livello nazionale 
  1. Presso il Ministero ((dello sviluppo  economico))  e'  istituito
l'elenco  delle  associazioni  dei   consumatori   e   degli   utenti
rappresentative a livello nazionale.((25)) 
  2.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  subordinata  al   possesso,   da
comprovare con  la  presentazione  di  documentazione  conforme  alle
prescrizioni e alle procedure  stabilite  con  decreto  del  Ministro
((dello sviluppo economico)), dei seguenti requisiti:((25)) 
    a) avvenuta costituzione,  per  atto  pubblico  o  per  scrittura
privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che
sancisca un ordinamento a  base  democratica  e  preveda  come  scopo
esclusivo la tutela dei consumatori e degli  utenti,  senza  fine  di
lucro; 
    b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con
l'indicazione delle quote versate direttamente  all'associazione  per
gli scopi statutari; 
    c) numero di iscritti non inferiore  allo  0,5  per  mille  della
popolazione nazionale e presenza  sul  territorio  di  almeno  cinque
regioni o province autonome, con un numero di iscritti non  inferiore
allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante  dell'associazione  con  le  modalita'  di  cui   agli
articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    d) elaborazione di un bilancio  annuale  delle  entrate  e  delle
uscite con indicazione delle quote versate dagli associati  e  tenuta
dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in  materia  di
contabilita' delle associazioni non riconosciute; 
    e)  svolgimento  di  un'attivita'  continuativa  nei   tre   anni
precedenti; 
    f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna,
passata in giudicato, in  relazione  all'attivita'  dell'associazione
medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la  qualifica  di
imprenditori o di amministratori di imprese di produzione  e  servizi
in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori  in  cui  opera
l'associazione. 
  3. Alle associazioni dei consumatori e  degli  utenti  e'  preclusa
ogni attivita' di promozione o  pubblicita'  commerciale  avente  per
oggetto beni o servizi prodotti  da  terzi  ed  ogni  connessione  di
interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 
  4. Il Ministero ((dello sviluppo economico))  provvede  annualmente
all'aggiornamento dell'elenco.((25)) 
  5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi  anche
le   associazioni   dei   consumatori   e   degli   utenti   operanti
esclusivamente nei territori  ove  risiedono  minoranze  linguistiche
costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui  al
comma 2, lettere a), b), d), e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di
iscritti non inferiore  allo  0,5  per  mille  degli  abitanti  della
regione o provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta'  resa  dal  legale
rappresentante  dell'associazione  con  le  modalita'  di  cui   agli
articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 
  6.  Il  Ministero  ((dello  sviluppo  economico))   comunica   alla
Commissione europea l'elenco di cui al  comma  1,  comprensivo  anche
degli enti di cui all'articolo  139,  comma  2,  nonche'  i  relativi
aggiornamenti  al  fine  dell'iscrizione   nell'elenco   degli   enti
legittimati a proporre azioni inibitorie  a  tutela  degli  interessi
collettivi dei consumatori istituito  presso  la  stessa  Commissione
europea.((25)) 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016".