Art. 140. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2019, N. 31)) 
 
                                          ((31)) ((33)) ((40)) ((39)) 
 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che
"Le disposizioni della presente  legge  si  applicano  alle  condotte
illecite poste in essere successivamente alla data della sua  entrata
in vigore. Alle condotte illecite  poste  in  essere  precedentemente
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima
data di entrata in vigore". 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 12 aprile 2019, n. 31  aveva  precedentemente  disposto  (con
l'art. 7, comma 1) che  la  presente  abrogazione  decorreva  dal  19
aprile 2020. 
  La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L.  30  dicembre
2019, n. 162, ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che
la presente abrogazione decorre dal 19 ottobre 2020. 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  - La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9  novembre
2020, n. 149, ha disposto (con l'art. 7, comma  1)  che  la  presente
abrogazione decorre dal 19 maggio 2021. 
  - L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 7, comma 1, della L.
12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre  2020,  n.
149, ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione  del  su  indicato
D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ad opera della L. 18 dicembre 2020,  n.
176, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti. 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal  D.L.  28  ottobre
2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020,
n. 176,  ha  disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
abrogazione decorre dal 19 maggio 2021.