Art. 140-decies 
 
          ((Accordi di natura transattiva e conciliativa)) 
 
  (( 1. Fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato e
il professionista possono depositare congiuntamente al tribunale  una
proposta transattiva o conciliativa concernente la  domanda  proposta
ai sensi dell'articolo 140-novies. 
  2. Entro il medesimo termine  di  cui  al  comma  1  il  tribunale,
sentiti l'ente legittimato e  il  professionista,  puo'  invitarli  a
raggiungere una transazione concernente la domanda proposta ai  sensi
dell'articolo 140-novies entro un termine ragionevole. 
  3. Il tribunale verifica che la proposta transattiva o conciliativa
non  contrasti  con  norme  imperative  e  non  contenga  clausole  o
obbligazioni  non  eseguibili  tenuto  conto  dei  diritti  e   degli
interessi di  tutte  le  parti  e,  in  particolare,  di  quelli  dei
consumatori interessati. 
  4. Si applica l'articolo 185, terzo comma, del codice di  procedura
civile. 
  5. Si applica, altresi', l'articolo 840-quaterdecies del Codice  di
procedura civile in quanto compatibile.)) 
                                                               ((47)) 
 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 25 giugno 2023".