Art. 140-duodecies ((Interruzione della prescrizione e impedimento della decadenza)) ((1. La prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi dell'articolo 140-novies e' interrotta, ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile, dal deposito del ricorso introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140-octies e 140-novies, sempre che il ricorso stesso sia notificato al resistente nel termine assegnato dal giudice. Dalla data del deposito dell'atto introduttivo sono altresi' impedite le decadenze previste a carico dei consumatori.)) ((47)) -------------- AGGIORNAMENTO (47) Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "L'articolo 140-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica alle azioni volte ad ottenere provvedimenti compensativi relative a violazioni verificatesi a partire dal 25 giugno 2023".