Art. 140-duodecies 
 
  ((Interruzione della prescrizione e impedimento della decadenza)) 
 
  ((1. La prescrizione dei  diritti  dei  consumatori  tutelabili  ai
sensi dell'articolo 140-novies e' interrotta, ai sensi degli articoli
2943 e 2945 del codice civile, dal deposito del ricorso  introduttivo
dei procedimenti previsti dagli  articoli  140-octies  e  140-novies,
sempre che il ricorso stesso sia notificato al resistente nel termine
assegnato dal giudice. Dalla data del deposito dell'atto introduttivo
sono  altresi'  impedite  le  decadenze   previste   a   carico   dei
consumatori.)) 
                                                               ((47)) 
 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 25 giugno 2023". 
  Ha inoltre  disposto  (con  l'art.  4,  comma  2)  che  "L'articolo
140-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  si
applica alle azioni  volte  ad  ottenere  provvedimenti  compensativi
relative a violazioni verificatesi a partire dal 25 giugno 2023".