Art. 140-terdecies 
 
                 ((Misure di coercizione indiretta)) 
 
  ((1.  Con  il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio  di  cui
all'articolo 140-octies, nonche' con il  provvedimento  previsto  dal
comma 5 del medesimo articolo 140-octies, il giudice fissa un termine
per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda  della
parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il
pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni
inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla  gravita'  del
fatto tenuto conto della gravita' e della  durata  della  violazione.
Tali  somme  sono  versate  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del  50  per
cento al Ministero della giustizia per il potenziamento degli  uffici
e degli altri servizi istituzionali e per la restante  quota  del  50
per cento al Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy  per  il
miglioramento delle  attivita'  di  tenuta  della  sezione  istituita
dall'articolo 140-quinquies.)) 
                                                               ((47)) 
 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 25 giugno 2023".