Art. 140-ter 
 
  ((Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione)) 
 
  ((1. Ai fini del presente titolo, si intende per: 
    a) consumatore: la persona fisica, di cui all'articolo  3,  comma
1, lettera a); 
    b) professionista: qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  che,
indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto  pubblico  o
privato, agisce, anche tramite un altro soggetto  che  opera  in  suo
nome o per suo  conto,  per  fini  relativi  alla  propria  attivita'
commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; 
    c) interessi collettivi dei  consumatori:  gli  interessi  di  un
numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere  danneggiati
da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies; 
    d)  ente  legittimato:  gli   enti   disciplinati   dall'articolo
140-quater,  nonche'  gli  enti  iscritti  nell'elenco  elaborato   e
pubblicato  dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo  5,
paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020; 
    e)  azione  rappresentativa:  un'azione  per  la   tutela   degli
interessi collettivi dei consumatori promossa, nelle materie  di  cui
all'allegato II-septies, da  un  ente  legittimato  in  quanto  parte
ricorrente per conto dei consumatori  e  finalizzata  a  ottenere  un
provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo; 
    f) azione rappresentativa  nazionale:  un'azione  rappresentativa
promossa, nelle materie di cui all'allegato  II-septies,  innanzi  al
giudice italiano da un'associazione dei consumatori  e  degli  utenti
inserita nell'elenco di cui  all'articolo  137  ovvero  da  organismi
pubblici indipendenti nazionali; 
    g)    azione    rappresentativa    transfrontaliera:    un'azione
rappresentativa  promossa,  nelle   materie   di   cui   all'allegato
II-septies,  innanzi  al  giudice  italiano  da  uno  o   piu'   enti
legittimati di altri Stati membri  ed  inseriti  nell'elenco  di  cui
all'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE)  2020/1828
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre  2020,  ovvero
un'azione rappresentativa intentata in un altro Stato  membro  da  un
ente  legittimato  ai  sensi   dell'articolo   140-quinquies,   anche
unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri; 
    h) provvedimento compensativo: una misura rivolta a rimediare  al
pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento  di
una somma di denaro, la riparazione, la  sostituzione,  la  riduzione
del prezzo, la risoluzione del contratto o  il  rimborso  del  prezzo
pagato,  secondo  quanto   previsto   dalle   disposizioni   di   cui
all'allegato II-septies; 
    i) provvedimento inibitorio: un provvedimento  con  il  quale  il
giudice ordina la cessazione  o  il  divieto  di  reiterazione  della
condotta omissiva o commissiva posta in essere  in  violazione  delle
disposizioni di cui all'allegato II-septies e ordina la pubblicazione
del provvedimento, integralmente  o  per  estratto,  su  uno  o  piu'
quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di
una rettifica. 
  2. Le disposizioni di cui al  presente  titolo  si  applicano  alle
azioni rappresentative promosse nei confronti di  professionisti  per
violazioni delle disposizioni di  cui  all'allegato  II-septies,  che
ledono o possono ledere interessi  collettivi  dei  consumatori.  Nel
caso previsto dal primo periodo, gli  enti  legittimati  non  possono
agire con l'azione di classe prevista dal titolo VIII-bis  del  libro
IV  del  codice  di  procedura  civile.  Restano   fermi   i   rimedi
contrattuali ed extracontrattuali  comunque  previsti  a  favore  dei
consumatori. 
  3. L'azione  rappresentativa  puo'  essere  promossa  anche  se  le
violazioni sono cessate. 
  4.  La  cessazione  delle  violazioni   intervenuta   prima   della
conclusione dell'azione rappresentativa non determina  la  cessazione
della materia del contendere.)) 
                                                               ((47)) 
 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 25 giugno 2023".