Art. 140-quater 
 
                     ((Legittimazione ad agire)) 
 
  ((1. Le  associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti  inserite
nell'elenco  di  cui  all'articolo  137,   gli   organismi   pubblici
indipendenti  nazionali  di  cui  all'articolo  3,  numero  6),   del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati e  gli
enti designati in  un  altro  Stato  membro  e  iscritti  nell'elenco
elaborato  e  pubblicato   dalla   Commissione   europea   ai   sensi
dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828
del Parlamento europeo e del Consiglio del  25  novembre  2020,  sono
legittimati   a   proporre   le   azioni   rappresentative   previste
dall'articolo 140-ter, comma 2, primo  periodo,  innanzi  al  giudice
italiano. 
  2. Gli enti previsti dall'articolo 140-quinquies,  compresi  quelli
che rappresentano consumatori di  piu'  di  uno  Stato  membro,  sono
legittimati   a   proporre   le   azioni   rappresentative   previste
dall'articolo 140-ter, comma 2,  primo  periodo,  negli  altri  Stati
membri.)) 
                                                               ((47)) 
 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 25 giugno 2023".