Art. 140-quinquies 
 
((Enti    legittimati    a    proporre     azioni     rappresentative
                         transfrontaliere)) 
 
  ((1.  Nell'elenco  previsto  dall'articolo  137  e'  istituita  una
sezione  speciale,  nella  quale  sono  iscritti  gli   enti   e   le
associazioni dei consumatori e degli utenti  legittimati  a  proporre
azioni rappresentative transfrontaliere. 
  2. Possono essere iscritti nella sezione speciale di cui al comma 1
gli  enti  che  ne  fanno  richiesta  e  le   associazioni   iscritte
nell'elenco previsto dall'articolo 137 che lo richiedono, purche'  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) avvenuta costituzione,  per  atto  pubblico  o  per  scrittura
privata autenticata, e dimostrazione di attivita' pubblica  effettiva
a tutela degli interessi dei consumatori nei dodici  mesi  precedenti
la richiesta di iscrizione; 
    b) possesso di uno statuto che preveda come scopo la  tutela  dei
consumatori,  nelle  materie  di  cui  all'allegato   II-septies,   e
l'assenza di fine di lucro; 
    c)  non  essere  assoggettati  a  procedure  per  la  regolazione
dell'insolvenza; 
    d) previsione nello statuto di regole, anche riferite alle  cause
di incompatibilita' relative  ai  rappresentanti  legali,  idonee  ad
assicurare l'indipendenza dell'associazione e l'assenza di  influenza
da parte di persone diverse dai consumatori e in particolare da parte
di professionisti che hanno un interesse economico a intentare azioni
rappresentative, nonche' misure idonee  a  prevenire  e  a  risolvere
conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra l'associazione, i
suoi finanziatori e gli interessi dei consumatori; 
    e) previsione della nomina di un organo di controllo, che  vigila
sul  rispetto  dei  principi  di  indipendenza  e  delle  misure   di
prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi e  al  quale  si
applica l'articolo 30, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, in quanto compatibile; 
    f) rendere pubblico sul proprio sito  internet  e  con  eventuali
altri mezzi  appropriati  lo  statuto  e  una  sintetica  descrizione
dell'attivita'  svolta,  redatta  in   un   linguaggio   semplice   e
comprensibile, comprensiva delle informazioni relative  alla  propria
costituzione,  all'oggetto  sociale,   all'attivita'   effettivamente
svolta a tutela degli interessi dei consumatori, all'iscrizione nella
sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137, all'inesistenza
di procedure per la regolazione  dell'insolvenza  aperte  nei  propri
confronti, alla propria indipendenza, nonche' di  informazioni  sulle
proprie fonti di finanziamento. 
  3. Possono essere designati come enti legittimati a proporre azioni
rappresentative  transfrontaliere  anche   gli   organismi   pubblici
indipendenti  nazionali  di  cui  all'articolo  3,  numero  6),   del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati. 
  4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy  sono
stabilite le modalita' con le quali la sezione  speciale  di  cui  al
comma 1 e' resa pubblica, nonche' le procedure per  la  presentazione
della richiesta  di  iscrizione  e  della  documentazione  idonea  ad
attestare  il  possesso,  in  capo  agli  enti  e  alle  associazioni
richiedenti, dei requisiti di cui al comma 2.)) 
                                                               ((47)) 
 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 25 giugno 2023".