Art. 140-septies 
 
                     ((Azioni rappresentative)) 
 
  ((1. Le azioni rappresentative previste dal presente titolo possono
essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di  mandato  da
parte dei consumatori  interessati,  al  fine  di  richiedere,  anche
cumulativamente,  l'adozione  dei  provvedimenti  inibitori  previsti
dall'articolo  140-octies  oppure  dei   provvedimenti   compensativi
previsti  dall'articolo  140-novies,  in  caso  di  violazione  delle
disposizioni di cui all'allegato II-septies. 
  2. Restano ferme le norme  in  materia  di  diritto  internazionale
privato,  in  particolare  relative  alla  giurisdizione  nonche'  al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia  civile  e
commerciale e alla legge applicabile alle  obbligazioni  contrattuali
ed extra-contrattuali. 
  3.  Se  la  violazione  delle  disposizioni  di  cui   all'allegato
II-septies lede o puo' ledere consumatori di  diversi  Stati  membri,
l'azione rappresentativa puo' essere proposta congiuntamente da  piu'
enti  legittimati  di  diversi  Stati  membri,  iscritti  nell'elenco
elaborato  e  pubblicato   dalla   Commissione   europea   ai   sensi
dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020. 
  4. La domanda si propone con ricorso inderogabilmente davanti  alla
sezione specializzata in materia di impresa competente per  il  luogo
ove ha sede la parte resistente. Se e' convenuta una persona  fisica,
e' competente il giudice del luogo in cui la stessa ha la residenza o
il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo  in  cui
ha la dimora. Se anche la dimora e'  sconosciuta,  e'  competente  il
giudice del luogo in cui ha sede l'ente ricorrente. 
  5. Nel ricorso l'ente legittimato indica gli elementi  necessari  a
determinare  il  gruppo  dei  consumatori   interessati   dall'azione
rappresentativa, la sussistenza  della  giurisdizione  e  il  diritto
applicabile, nonche' i finanziamenti dell'azione promossa, ricevuti o
promessi da parte di terzi. 
  6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e'
pubblicato ai sensi dell'articolo 840-ter, secondo comma, del  codice
di procedura civile. 
  7. Il procedimento e' regolato dal  rito  semplificato  di  cui  al
libro secondo, titolo I, capo III-quater,  del  codice  di  procedura
civile,  in  quanto  compatibile.  Non  si  applica  il  primo  comma
dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile.  In  ogni
caso, resta fermo il diritto  all'azione  individuale,  salvo  quanto
previsto  all'articolo  840-undecies,  nono  comma,  del  codice   di
procedura civile. Non e' ammesso  l'intervento  dei  terzi  ai  sensi
dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Entro il termine di
trenta giorni dalla prima udienza, il tribunale decide con  ordinanza
sull'ammissibilita' della domanda, ma  puo'  sospendere  il  giudizio
quando  sui  fatti  rilevanti  ai  fini  del  decidere  e'  in  corso
un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio
davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni  del
decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3. 
  8. La domanda e' inammissibile: 
    a) quando e' manifestamente infondata; 
    b) se e' priva degli elementi necessari ad individuare il  gruppo
dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa; 
    c)  se  il  tribunale  non  ravvisa  l'omogeneita'  dei   diritti
individuali  per  cui  e'  richiesta  l'adozione  dei   provvedimenti
compensativi previsti dall'articolo 140-novies; 
    d) se, anche a seguito di contestazione  del  convenuto,  risulta
che l'ente  ricorrente  e'  privo  dei  requisiti  necessari  per  la
legittimazione all'azione; 
    e) quando l'azione e' promossa  in  conflitto  di  interessi,  in
particolare se risulta che il soggetto che ha finanziato l'azione  e'
concorrente del convenuto o dipende da quest'ultimo. In  questo  caso
il giudice solleva anche di ufficio la questione ed assegna  all'ente
ricorrente  un  termine  entro  cui   rifiutare   o   modificare   il
finanziamento; 
    f) se l'oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto  la
domanda non giustifica l'esercizio dell'azione. 
  9. L'ordinanza che decide sull'ammissibilita' e' pubblicata, a cura
della  cancelleria,  nell'area  pubblica  del  portale  dei   servizi
telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, del codice  di
procedura civile, entro quindici giorni dalla pronuncia. 
  10. Quando l'inammissibilita' e' dichiarata a norma  del  comma  8,
lettera a), il ricorrente puo'  riproporre  l'azione  rappresentativa
quando si siano verificati  mutamenti  delle  circostanze  o  vengano
dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. 
  11. Si applica l'articolo 840-ter,  settimo  e  ottavo  comma,  del
codice di procedura civile.)) 
                                                               ((47)) 
 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 25 giugno 2023".