Art. 140-octies 
 
                     ((Provvedimenti inibitori)) 
 
  ((1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a
tutela  degli  interessi  collettivi  dei  consumatori  per  ottenere
l'adozione di provvedimenti inibitori. 
  2. Il ricorso e' notificato al pubblico ministero. 
  3. Si applicano i commi dal quarto al quattordicesimo dell'articolo
840-quinquies del codice di procedura civile. 
  4. L'ente legittimato non e' onerato di provare la colpa o il  dolo
del professionista, ne' le perdite o i  danni  effettivi  subiti  dai
singoli consumatori interessati. 
  5. Quando ricorrono giusti motivi di urgenza, gli enti  legittimati
di cui al comma 1 possono chiedere in corso di causa un provvedimento
provvisorio teso a far cessare una condotta omissiva o commissiva o a
inibire la reiterazione di una condotta  che  appaia  costituire  una
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 140-ter,  comma  2.
Si applicano gli articoli 669-quater, primo, secondo e quarto  comma,
669-sexies, 669-octies, ottavo e nono comma, 669-decies, primo comma,
669-duodecies e 669-terdecies del codice di procedura civile. 
  6. Il provvedimento provvisorio perde efficacia se  la  domanda  di
provvedimento  inibitorio  e'  dichiarata  inammissibile,  anche   se
avverso l'ordinanza e' stato proposto reclamo, ovvero  rigettata  nel
merito con sentenza anche non passata in giudicato. 
  7.  Si  applicano  il  settimo  e  l'ottavo   comma   dell'articolo
840-sexiesdecies del codice di procedura civile. 
  8. In ogni caso l'azione di cui al presente  articolo  puo'  essere
proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni  dalla  data  in
cui gli enti legittimati abbiano richiesto al professionista, a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a  mezzo  posta
elettronica certificata o  altro  servizio  elettronico  di  recapito
certificato qualificato, la cessazione del comportamento lesivo degli
interessi dei consumatori e degli utenti.)) 
                                                               ((47)) 
 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 25 giugno 2023".