Art. 140-novies 
 
                   ((Provvedimenti compensativi)) 
 
  (( 1. Gli enti legittimati possono proporre azioni  rappresentative
a tutela degli interessi collettivi dei  consumatori  danneggiati  da
una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies,  al
fine di ottenere l'adozione di provvedimenti compensativi. 
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo  140-septies,  si  applicano
gli   articoli   da   840-quater   a   840-terdecies   e   l'articolo
840-quinquiesdecies  del  codice  di  procedura  civile,  in   quanto
compatibili. Il giudice determina un contributo di modesta entita' ai
sensi dell'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h),  del  codice
di procedura civile. E' esclusa l'applicazione del  terzo  comma  del
medesimo articolo 840-sexies. 
  3. In caso di soccombenza, il consumatore e' condannato al rimborso
delle spese a favore del resistente nel solo  caso  di  mala  fede  o
colpa grave.)) 
                                                               ((47)) 
 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 25 giugno 2023".