Art. 141 
   (Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione). 
 
  1. Ai fini del presente titolo, si intende per: 
    a) «consumatore»: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a); 
    b) «professionista»: il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c); 
    c) «contratto di vendita»: il contratto di cui  all'articolo  45,
comma 1, lettera e); 
    d) «contratto di servizi»: il contratto di cui  all'articolo  45,
comma 1, lettera f); 
    e)  «controversia  nazionale»:  una  controversia   relativa   ad
obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita  o  di
servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni
o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell'Unione europea in
cui e' stabilito il professionista; 
    f) «controversia transfrontaliera»: una controversia relativa  ad
obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita  o  di
servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni
o i servizi, risiede in uno Stato membro dell'Unione europea  diverso
da quello in cui e' stabilito il professionista; 
    g) «procedura ADR»: una procedura di risoluzione  extragiudiziale
delle controversie conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed
eseguita da un organismo ADR-Alternative Dispute Resolution; 
    h) «organismo ADR»: qualsiasi organismo, a prescindere dalla  sua
denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione
di una controversia attraverso  una  procedura  ADR  ed  e'  iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 141-decies; 
    i) «autorita' competente»: le  autorita'  indicate  dall'articolo
141-octies; 
    l) «domanda»: la domanda presentata all'organismo per avviare  la
procedura ADR; 
    m) «servizi non economici di interesse generale»:  i  servizi  di
interesse  generale  che  non  sono  prestati  a  fini  economici,  a
prescindere dalla forma giuridica sotto la quale  tali  servizi  sono
prestati, e, in particolare i servizi prestati,  senza  corrispettivo
economico, da pubbliche amministrazioni o per conto delle stesse. 
  2. Ai fini del  presente  titolo  il  professionista  si  considera
stabilito: 
    a) se si tratta di una persona fisica,  presso  la  sua  sede  di
attivita'; 
    b) se si tratta di una societa' o di un'altra persona giuridica o
di un'associazione di persone fisiche o  giuridiche,  presso  la  sua
sede legale, la  sua  amministrazione  centrale  o  la  sua  sede  di
attivita', comprese le filiali, le agenzie o qualsiasi altra sede. 
  3. Ai fini  del  presente  titolo,  l'organismo  ADR  si  considera
stabilito: 
    a) se e' gestito da una persona fisica, nel luogo in  cui  svolge
le attivita' ADR; 
    b) se e' gestito da una persona giuridica o da un'associazione di
persone fisiche o di  persone  giuridiche,  nel  luogo  in  cui  tale
persona giuridica o associazione  di  persone  fisiche  o  giuridiche
svolge le attivita' ADR o ha la sua sede legale; 
    c) se e' gestito da un'autorita' o da un altro ente pubblico, nel
luogo in cui tale autorita' o altro ente pubblico ha la propria sede. 
  4. Le disposizioni di cui al presente  titolo,  si  applicano  alle
procedure  volontarie  di   composizione   extragiudiziale   per   la
risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali  e
transfrontaliere,  tra  consumatori  e  professionisti  residenti   e
stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito  delle  quali  l'organismo
ADR propone una soluzione o riunisce le parti al  fine  di  agevolare
una  soluzione  amichevole  e,  in  particolare,  agli  organismi  di
mediazione per la trattazione degli  affari  in  materia  di  consumo
iscritti nella sezione speciale di cui all'articolo 16, commi 2 e  4,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e agli  altri  organismi
ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e  vigilati  dalle
autorita' di cui al comma 1, lettera i),  previa  la  verifica  della
sussistenza  dei  requisiti  e  della   conformita'   della   propria
organizzazione  e  delle  proprie  procedure  alle  prescrizioni  del
presente titolo.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  titolo  si
applicano, altresi', alle eventuali procedure, previste ai sensi  del
comma 7, in cui l'organismo ADR adotta una decisione. 
  5. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano  altresi'
alle  procedure  di  conciliazione  paritetica  di  cui  all'articolo
141-ter. 
  6.  Sono  fatte  salve  le  seguenti  disposizioni  che   prevedono
l'obbligatorieta'  delle  procedure  di  risoluzione  extragiudiziale
delle controversie: 
    a) articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, che disciplina i casi  di  condizione  di  procedibilita'  con
riferimento alla  mediazione  finalizzata  alla  conciliazione  delle
controversie civili e commerciali; 
    b) articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249,  che
prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore  delle
comunicazioni elettroniche; 
    c) articolo 2, comma 24, lettera  b),  della  legge  14  novembre
1995, n. 481, che prevede il tentativo obbligatorio di  conciliazione
nelle materie di competenza dell'Autorita' per  l'energia  elettrica,
il gas e il sistema idrico, e le cui modalita'  di  svolgimento  sono
regolamentate dall'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
sistema idrico con propri provvedimenti. 
  7. Le procedure svolte nei settori di competenza dell'Autorita' per
l'energia elettrica,  il  gas  ed  il  sistema  idrico,  della  Banca
d'Italia, ((dell'Istituto per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni,))
della  Commissione  nazionale  per  la  societa'   e   la   borsa   e
dell'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni,  ivi  comprese
quelle   che   prevedono   la   partecipazione    obbligatoria    del
professionista, sono considerate procedure ADR ai sensi del  presente
Codice, se rispettano i principi, le procedure e  i  requisiti  delle
disposizioni di cui al presente titolo. 
  8. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: 
    a) alle procedure presso sistemi di trattamento dei  reclami  dei
consumatori gestiti dal professionista; 
    b) ai servizi non economici d'interesse generale; 
    c) alle controversie fra professionisti; 
    d) alla negoziazione diretta tra consumatore e professionista; 
    e) ai tentativi di conciliazione giudiziale per  la  composizione
della  controversia  nel  corso  di   un   procedimento   giudiziario
riguardante la controversia stessa; 
    f) alle procedure avviate da un professionista nei  confronti  di
un consumatore; 
    g) ai servizi di assistenza sanitaria, prestati da professionisti
sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire  il
loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e
la fornitura di medicinali e dispositivi medici; 
    h)  agli  organismi  pubblici  di  istruzione  superiore   o   di
formazione continua. 
  9. Le disposizioni di cui al  presente  titolo  non  precludono  il
funzionamento di eventuali organismi ADR istituiti nell'ambito  delle
norme e provvedimenti, di cui ai commi 7 e 8, ed in cui i  funzionari
pubblici   sono   incaricati   delle   controversie   e   considerati
rappresentanti sia  degli  interessi  dei  consumatori  e  sia  degli
interessi dei professionisti. 
  10. Il consumatore non puo'  essere  privato  in  nessun  caso  del
diritto di adire il giudice competente qualunque  sia  l'esito  della
procedura di composizione extragiudiziale. 
                                                                 (25) 
 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016".