Art. 141-decies 
              (( (Ruolo delle autorita' competenti). )) 
 
  ((1.   Presso   ciascuna   autorita'   competente   e'   istituito,
rispettivamente con decreto ministeriale o con provvedimenti interni,
l'elenco degli organismi  ADR  deputati  a  gestire  le  controversie
nazionali   e   transfrontaliere   che   rientrano   nell'ambito   di
applicazione  del  presente  titolo  e  che  rispettano  i  requisiti
previsti. Ciascuna autorita' competente definisce il procedimento per
l'iscrizione e verifica il  rispetto  dei  requisiti  di  stabilita',
efficienza, imparzialita',  nonche'  il  rispetto  del  principio  di
tendenziale non onerosita', per il consumatore, del servizio. 
  2.  Ogni  autorita'  competente   provvede   all'iscrizione,   alla
sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila  sull'elenco
nonche' sui singoli organismi ADR. 
  3.   Ciascuna   autorita'   competente   sulla   base   di   propri
provvedimenti, tiene l'elenco e disciplina le modalita' di iscrizione
degli organismi ADR. Tale elenco comprende: 
    a) il nome, le informazioni di contatto e i siti  internet  degli
organismi ADR di cui al comma 1; 
    b) le loro tariffe, se del caso; 
    c) la lingua o le lingue  in  cui  possono  essere  presentati  i
reclami e in cui e' svolta la procedura ADR; 
    d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR; 
    e) i settori e le categorie di controversie trattati  da  ciascun
organismo ADR; 
    f) se del caso, l'esigenza della presenza fisica  delle  parti  o
dei loro rappresentanti, compresa  una  dichiarazione  dell'organismo
ADR relativa alla possibilita' di svolgere la procedura ADR in  forma
orale o scritta; 
    g)  i  motivi  per  cui  un  organismo  ADR  puo'  rifiutare   il
trattamento di una determinata  controversia  a  norma  dell'articolo
141-bis, comma 2. 
  4. Se un organismo ADR non soddisfa piu'  i  requisiti  di  cui  al
comma  1,  l'autorita'  competente  interessata   lo   contatta   per
segnalargli   tale   non   conformita',   invitandolo   a    ovviarvi
immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l'organismo
ADR continua a  non  soddisfare  i  requisiti  di  cui  al  comma  1,
l'autorita' competente cancella l'organismo  dall'elenco  di  cui  al
comma 2. Detto elenco e' aggiornato senza indugio e  le  informazioni
pertinenti sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico quale
punto di contatto unico con la Commissione europea. 
  5. Ogni autorita' competente notifica senza indugio l'elenco di cui
ai commi 1 e 3, e ogni suo  successivo  aggiornamento,  al  Ministero
dello sviluppo  economico  quale  punto  di  contatto  unico  con  la
Commissione europea. 
  6. L'elenco e gli aggiornamenti di cui ai commi 2, 3 e  4  relativi
agli organismi ADR stabiliti nel territorio della Repubblica italiana
sono trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dello  sviluppo
economico quale punto di contatto unico. 
  7. Ogni autorita' competente  mette  a  disposizione  del  pubblico
l'elenco consolidato degli organismi ADR, elaborato dalla Commissione
europea e notificato al  Ministero  dello  sviluppo  economico  quale
punto di contatto unico, fornendo sul proprio sito internet  un  link
al pertinente sito internet della Commissione europea. Inoltre,  ogni
autorita' competente mette a disposizione del  pubblico  tale  elenco
consolidato su un supporto durevole. 
  8. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro  anni,  il
Ministero dello sviluppo economico, quale punto  di  contatto  unico,
con il  contributo  delle  altre  autorita'  competenti,  pubblica  e
trasmette alla Commissione europea una relazione sullo sviluppo e sul
funzionamento di tutti gli organismi  ADR  stabiliti  sul  territorio
della Repubblica Italiana. In particolare, tale relazione: 
    a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR; 
    b) sottolinea le insufficienze, comprovate  da  statistiche,  che
ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per  le  controversie
sia nazionali che transfrontaliere, se del caso; 
    c) elabora  raccomandazioni  su  come  migliorare  l'efficacia  e
l'efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.)) 
                                                               ((25)) 
 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016".