Art. 141-bis 
     (( (Obblighi, facolta' e requisiti degli organismi ADR). )) 
 
  ((1. E' fatto obbligo agli organismi ADR di: 
    a) mantenere un sito web aggiornato che fornisca  alle  parti  un
facile accesso alle informazioni concernenti il  funzionamento  della
procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la  domanda
e la documentazione di supporto necessaria in via telematica; 
    b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse,
le informazioni di cui alla lettera  a),  su  un  supporto  durevole,
cosi' come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l); 
    c) consentire al consumatore la possibilita', ove applicabile, di
presentare  la  domanda  anche  in  modalita'   diverse   da   quella
telematica; 
    d) consentire lo scambio di informazioni tra  le  parti  per  via
elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali; 
    e)  accettare  sia   le   controversie   nazionali   sia   quelle
transfrontaliere, comprese le controversie  oggetto  del  regolamento
(UE) n. 524/2013, anche attraverso il ricorso  a  reti  di  organismi
ADR; 
    f)  adottare  i  provvedimenti  necessari  a  garantire  che   il
trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle  regole  di
cui al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  e  successive
modificazioni. 
  2.  Gli  organismi  ADR  possono,  salve  le  diverse  prescrizioni
contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle
autorita' di regolazione di settore,  mantenere  e  introdurre  norme
procedurali che consentano loro di rifiutare il  trattamento  di  una
determinata controversia per i seguenti motivi: 
    a) il consumatore non ha tentato di contattare il  professionista
interessato per discutere il proprio reclamo ne' cercato, come  primo
passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista; 
    b) la controversia e' futile o temeraria; 
    c) la controversia e' in corso di esame o e' gia' stata esaminata
da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale; 
    d) il valore della controversia e' inferiore o  superiore  a  una
soglia monetaria prestabilita a un livello tale  da  non  nuocere  in
modo significativo all'accesso del  consumatore  al  trattamento  dei
reclami; 
    e) il consumatore non ha presentato la domanda all'organismo  ADR
entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere  inferiore
a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato  il  reclamo
al professionista; 
    f) il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe  di
nuocere significativamente all'efficace funzionamento  dell'organismo
ADR. 
  3.  Qualora,  conformemente  alle  proprie  norme  procedurali,  un
organismo ADR non e' in  grado  di  prendere  in  considerazione  una
controversia che gli e' stata presentata, tale organismo ADR fornisce
a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della  sua
decisione di non prendere in  considerazione  la  controversia  entro
ventuno giorni dal ricevimento  del  fascicolo  della  domanda.  Tali
norme  procedurali  non  devono   nuocere   in   modo   significativo
all'accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso  in
caso di controversie transfrontaliere. 
  4. E' fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garantire che
le  persone  fisiche  da  essi  incaricate  della  risoluzione  delle
controversie siano: 
    a) in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia  di
risoluzione  alternativa  o   giudiziale   delle   controversie   dei
consumatori,  inclusa   una   comprensione   generale   del   diritto
provvedendo, se del caso, alla loro formazione; 
    b) nominate per un incarico di  durata  sufficiente  a  garantire
l'indipendenza  dell'attivita'  da  svolgere,  non   potendo   essere
sostituito o revocato nell'incarico senza una giusta causa; 
    c) non soggette ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o
dei loro rappresentanti; 
    d) retribuite indipendentemente dall'esito della procedura. 
  5. E' fatto altresi' obbligo alle persone fisiche incaricate  della
risoluzione  delle  controversie,   di   comunicare   tempestivamente
all'organismo ADR  tutte  le  circostanze,  emerse  durante  l'intera
procedura  ADR,  idonee  ad  incidere  sulla  loro   indipendenza   e
imparzialita' o capaci di generare conflitti di interessi con l'una o
l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere.
In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte delle prestazioni o
del funzionamento della procedura medesima, l'organismo ADR deve: 
    a)  sostituire  la  persona  fisica  interessata,  affidando   la
conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica; o in mancanza 
    b) garantire che la persona fisica  interessata  si  astenga  dal
condurre la procedura ADR e, se possibile,  proporre  alle  parti  di
presentare la controversia ad un altro  organismo  ADR  competente  a
trattare la controversia; o in mancanza 
    c) consentire alla persona fisica  interessata  di  continuare  a
condurre la procedura solo se le parti, dopo essere  state  informate
delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno  sollevato
obiezioni. 
  6. Resta fermo il diritto delle parti  di  ritirarsi  in  qualsiasi
momento dalla procedura  ADR,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo
141-quater, comma 5, lettera a). 
  7. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, qualora l'organismo  ADR  sia
costituito da una sola persona fisica,  si  applicano  unicamente  le
lettere b) e c) del medesimo comma. 
  8. Qualora le persone fisiche incaricate della procedura ADR  siano
assunte   o   retribuite    esclusivamente    da    un'organizzazione
professionale  o  da   un'associazione   di   imprese   di   cui   il
professionista e' membro, e' assicurato che, oltre ai  requisiti  del
presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9, esse abbiano
a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano
sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il  presente  comma  non  si
applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte  di  un
organismo collegiale composto da un numero uguale  di  rappresentanti
dell'organizzazione professionale e dell'associazione di  imprese  da
cui sono assunte o retribuite  e  di  una  o  piu'  associazioni  dei
consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137. 
  9. E' fatto obbligo agli organismi ADR in cui  le  persone  fisiche
incaricate della risoluzione delle controversie  fanno  parte  di  un
organismo collegiale, disporre che il collegio  sia  composto  da  un
numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e  di
rappresentanti degli interessi dei professionisti. 
  10. Se gli organismi ADR, ai fini del  comma  4,  lettera  a),  del
presente articolo, provvedono alla formazione delle  persone  fisiche
incaricate della risoluzione extragiudiziale delle  controversie,  le
autorita'  competenti  provvedono  a  monitorare   i   programmi   di
formazione istituiti dagli organismi ADR in  base  alle  informazioni
comunicate loro ai sensi dell'articolo 141-nonies, comma  4,  lettera
g). I programmi di formazione possono  essere  promossi  ed  eseguiti
dalle stesse autorita' competenti, di  cui  all'articolo  141-octies.
Restano ferme le disposizioni in materia di formazione dei  mediatori
di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28.)) 
                                                               ((25)) 
 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016".