Art. 141-ter 
                  (( (Negoziazioni paritetiche). )) 
 
  ((1. Le procedure svolte dinanzi agli organismi ADR  in  cui  parte
delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie
sono assunte o retribuite  esclusivamente  dal  professionista  o  da
un'organizzazione professionale o da un'associazione  di  imprese  di
cui il professionista e' membro, sono considerate procedure  ADR,  ai
sensi  del  presente   Codice,   se,   oltre   all'osservanza   delle
disposizioni  di  cui  al  presente  titolo,  rispettano  i  seguenti
ulteriori requisiti specifici di indipendenza e trasparenza: 
    a)  le  persone  fisiche  incaricate  della   risoluzione   delle
controversie devono far parte di una commissione paritetica  composta
da  un  numero  uguale  di  rappresentanti  delle  associazioni   dei
consumatori  e  degli  utenti,  di  cui  all'articolo   137,   e   di
rappresentanti del professionista, e sono nominate a seguito  di  una
procedura trasparente; 
    b)  le  persone  fisiche  incaricate  della   risoluzione   delle
controversie devono ricevere un  incarico  di  almeno  tre  anni  per
garantire l'indipendenza della loro azione; 
    c) e' fatto obbligo  al  rappresentante  delle  associazioni  dei
consumatori e degli utenti, di cui all'articolo  137,  di  non  avere
alcun   rapporto    lavorativo    con    il    professionista,    con
un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese  di  cui
il professionista sia membro, per l'intera durata dell'incarico e per
un periodo di  tre  anni  decorrenti  dalla  cessazione  del  proprio
incarico nell'organismo  ADR,  ne'  di  avere  contributi  finanziari
diretti da parte degli stessi; gli eventuali contributi  erogati  dal
professionista     o     dall'organizzazione     professionale      o
dall'associazione di imprese di cui il professionista fa parte, quale
parziale rimborso all'associazione  dei  consumatori  per  gli  oneri
sostenuti per  prestare  assistenza  gratuita  al  consumatore  nella
procedura  ADR,  devono   essere   erogati   in   modo   trasparente,
informandone l'autorita' competente  o  secondo  le  procedure  dalla
stessa stabilite; 
    d)  e'   fatto,   altresi',   obbligo   al   rappresentante   del
professionista, se tale rapporto lavorativo non era gia' in corso  al
momento di conferimento dell'incarico, di non  avere  alcun  rapporto
lavorativo con il professionista, con un'organizzazione professionale
o un'associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per
un periodo di  tre  anni  decorrenti  dalla  cessazione  del  proprio
incarico nell'organismo ADR; 
    e) l'organismo di risoluzione delle controversie, ove  non  abbia
distinta  soggettivita'  giuridica  rispetto  al   professionista   o
all'organizzazione professionale o all'associazione di imprese di cui
il  professionista  fa  parte,  deve  essere  dotato  di  sufficiente
autonomia e di un organo paritetico di garanzia privo di collegamenti
gerarchici  o  funzionali  con   il   professionista,   deve   essere
chiaramente separato dagli organismi operativi del professionista  ed
avere a sua disposizione risorse  finanziarie  sufficienti,  distinte
dal bilancio generale del professionista, per lo svolgimento dei suoi
compiti. 
    2. Rientrano nelle procedure di cui al comma 1 esclusivamente  le
negoziazioni  paritetiche  disciplinate  da  protocolli   di   intesa
stipulati tra i professionisti o loro associazioni e  un  numero  non
inferiore a un terzo  delle  associazioni  dei  consumatori  e  degli
utenti, di cui  all'articolo  137,  nonche'  quelle  disciplinate  da
protocolli di intesa  stipulati  nel  settore  dei  servizi  pubblici
locali secondo i criteri a tal fine indicati nell'accordo sancito  in
sede  di  Conferenza  unificata  Stato-regioni  e   Stato-citta'   ed
autonomie locali del 26 settembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013.)) 
                                                               ((25)) 
 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016".