Art. 141-quater 
         (( (Trasparenza, efficacia, equita' e liberta'). )) 
 
  ((1. E' fatto obbligo agli organismi ADR, di rendere disponibili al
pubblico sui loro siti web, su supporto durevole su  richiesta  e  in
qualsiasi altra modalita' funzionale al perseguimento delle finalita'
di trasparenza, efficacia, equita' e liberta', informazioni chiare  e
facilmente comprensibili riguardanti: 
    a) le modalita' di contatto,  l'indirizzo  postale  e  quello  di
posta elettronica; 
    b)  il  proprio  inserimento  nell'elenco  di  cui   all'articolo
141-decies, secondo comma; 
    c) le persone fisiche incaricate della procedura ADR,  i  criteri
seguiti  per  il  conferimento  dell'incarico  nonche'  per  la  loro
successiva designazione e la durata del loro incarico; 
    d) la competenza, l'imparzialita' e l'indipendenza delle  persone
fisiche incaricate  della  procedura  ADR  qualora  siano  assunte  o
retribuite esclusivamente dal professionista; 
    e) l'eventuale appartenenza a reti di organismi ADR che agevolano
la risoluzione delle controversie transfrontaliere; 
    f) il settore di competenza specifica, incluso, eventualmente, il
limite di valore di competenza; 
    g)  le  norme  che  disciplinano  la  procedura  di   risoluzione
stragiudiziale della controversia per la quale l'organismo di ADR  e'
stato iscritto e i motivi per cui l'organismo ADR puo'  rifiutare  di
trattare una determinata controversia ai sensi dell'articolo 141-bis,
comma 2; 
    h) le lingue nelle quali  possono  essere  presentati  i  reclami
all'organismo ADR e secondo le quali si svolge la procedura ADR; 
    i)  se  l'organismo  ADR  risolve  le  controversie  in  base   a
disposizioni  giuridiche,  considerazioni  di  equita',   codici   di
condotta o altri tipi di regole; 
    l) eventuali attivita' che le  parti  sono  tenute  a  rispettare
prima  di  avviare  la  procedura  ADR,  incluso  il   tentativo   di
risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta  con  il
professionista; 
    m) la possibilita'  o  meno  per  le  parti  di  ritirarsi  dalla
procedura; 
    n) gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere,  comprese
le norme sulla ripartizione delle spese al termine della procedura; 
    o) la durata media della procedura ADR; 
    p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura ADR; 
    q) l'esecutivita' della decisione  ADR,  nei  casi  eventualmente
previsti dalle norme vigenti. 
  2. E' fatto obbligo agli organismi ADR di  rendere  disponibili  al
pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in
altra  modalita'  funzionale  al  perseguimento  delle  finalita'  di
trasparenza, le relazioni annuali d'attivita'.  Tali  relazioni,  con
riferimento alle controversie  sia  nazionali  che  transfrontaliere,
devono comprendere le seguenti informazioni: 
    a) numero di reclami ricevuti e tipologie di controversie cui  si
riferiscono; 
    b) eventuali cause sistematiche o significative generatrici delle
controversie tra  consumatori  e  professionisti;  tali  informazioni
possono essere accompagnate, se del caso, da  raccomandazioni  idonee
ad evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro, a migliorare
le norme dei professionisti e ad agevolare lo scambio di informazioni
e di migliori prassi; 
    c)  la  percentuale  di  controversie  che  l'organismo  ADR   ha
rifiutato di trattare e la quota in percentuale dei  tipi  di  motivo
per i rifiuti di cui all'articolo 141-bis, comma 2; 
    d) nel caso di procedure di cui dell'articolo 141-ter,  le  quote
percentuali di soluzioni proposte a favore del consumatore e a favore
del professionista, e di controversie risolte  con  una  composizione
amichevole; 
    e) la quota percentuale delle  procedure  ADR  interrotte  e,  se
noti, i motivi della loro interruzione; 
    f)  il  tempo  medio  necessario   per   la   risoluzione   delle
controversie; 
    g) la  percentuale  di  rispetto,  se  nota,  degli  esiti  delle
procedure ADR; 
    h) l'eventuale cooperazione con organismi ADR all'interno di reti
di organismi ADR che  agevolano  la  risoluzione  delle  controversie
transfrontaliere. 
  3. Le procedure ADR devono rispettare le seguenti prescrizioni: 
    a) essere disponibili e facilmente accessibili online  e  offline
per entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione; 
    b) consentire la  partecipazione  alle  parti  senza  obbligo  di
assistenza legale; e' fatto sempre salvo il diritto  delle  parti  di
ricorrere  al  parere  di  un  soggetto  indipendente  o  di   essere
rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura; 
    c)  essere  gratuite  o  disponibili  a  costi   minimi   per   i
consumatori; 
    d) l'organismo ADR che ha ricevuto una  domanda  da'  alle  parti
comunicazione dell'avvio della procedura relativa  alla  controversia
non appena riceve il fascicolo completo della domanda; 
    e) concludersi entro il termine di novanta giorni dalla  data  di
ricevimento  del  fascicolo   completo   della   domanda   da   parte
dell'organismo  ADR;  in   caso   di   controversie   particolarmente
complesse, l'organismo ADR puo',  a  sua  discrezione,  prorogare  il
termine fino a un massimo di novanta giorni; le parti  devono  essere
informate di tale proroga e del nuovo termine  di  conclusione  della
procedura. 
  4. Nell'ambito delle procedure ADR deve essere  garantito  altresi'
che: 
    a) le parti abbiano la possibilita', entro un  periodo  di  tempo
ragionevole di esprimere la loro opinione, di ottenere dall'organismo
ADR le argomentazioni, le prove, i documenti  e  i  fatti  presentati
dall'altra  parte,  salvo  che  la  parte  non  abbia   espressamente
richiesto che gli stessi  debbano  restare  riservati,  le  eventuali
dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti  e  di  poter
esprimere osservazioni in merito; 
    b) le parti siano informate del fatto che non  sono  obbligate  a
ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono  chiedere  un
parere indipendente o essere rappresentate o assistite  da  terzi  in
qualsiasi fase della procedura; 
    c) alle parti sia notificato  l'esito  della  procedura  ADR  per
iscritto o su un supporto durevole,  e  sia  data  comunicazione  dei
motivi sui quali e' fondato. 
  5. Nell'ipotesi di procedure ADR volte a risolvere la  controversia
proponendo una soluzione, gli organismi ADR garantiscono che: 
    a) le parti abbiano la possibilita' di ritirarsi dalla  procedura
in qualsiasi momento. Le parti sono informate di tale  diritto  prima
dell'avvio della procedura. Nel caso in cui e' previsto l'obbligo del
professionista  di  aderire  alle  procedure  ADR,  la  facolta'   di
ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore; 
    b) le parti, prima di accettare o meno o di dare  seguito  a  una
soluzione proposta, siano informate del fatto che: 
      1) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione proposta
o meno; 
      2)  la  partecipazione   alla   procedura   non   preclude   la
possibilita'  di  chiedere  un  risarcimento  attraverso  un  normale
procedimento giudiziario; 
      3) la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal  risultato
che  potrebbe  essere  ottenuto  con  la  decisione  di   un   organo
giurisdizionale che applichi norme giuridiche; 
    c) le parti, prima di accettare o meno o di dare  seguito  a  una
soluzione proposta, siano informate  dell'effetto  giuridico  che  da
cio' consegue; 
    d) le  parti,  prima  di  accogliere  una  soluzione  proposta  o
acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un periodo  di
riflessione ragionevole.)) 
                                                               ((25)) 
 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016".