Art. 141-quinquies 
(( (Effetti  della  procedura  ADR  sui  termini  di  prescrizione  e
                           decadenza). )) 
 
  ((1. Dalla data di ricevimento  da  parte  dell'organismo  ADR,  la
relativa domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda
giudiziale. Dalla stessa  data,  la  domanda  impedisce  altresi'  la
decadenza per una sola volta. 
  2. Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini di prescrizione
e  decadenza  iniziano  a  decorrere  nuovamente  dalla  data   della
comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia
con modalita' che abbiano valore di conoscenza legale. 
  3. Sono fatte salve le disposizioni relative  alla  prescrizione  e
alla decadenza contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia
e' parte.)) 
                                                               ((25)) 
 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016".