Art. 141-sexies 
          (( (Informazioni e assistenza ai consumatori). )) 
 
  ((1. I professionisti stabiliti in Italia che si sono  impegnati  a
ricorrere ad uno o piu' organismi ADR per risolvere  le  controversie
sorte con i consumatori, sono obbligati ad informare questi ultimi in
merito all'organismo o agli organismi  competenti  per  risolvere  le
controversie sorte con i  consumatori.  Tali  informazioni  includono
l'indirizzo del  sito  web  dell'organismo  ADR  pertinente  o  degli
organismi ADR pertinenti. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite in  modo
chiaro, comprensibile e  facilmente  accessibile  sul  sito  web  del
professionista, ove esista, e nelle condizioni  generali  applicabili
al contratto di vendita o di servizi stipulato tra il  professionista
ed il consumatore. 
  3. Nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia tra
un  consumatore  e  un  professionista   stabilito   nel   rispettivo
territorio in  seguito  a  un  reclamo  presentato  direttamente  dal
consumatore al professionista, quest'ultimo fornisce  al  consumatore
le informazioni di cui al comma 1, precisando  se  intenda  avvalersi
dei pertinenti organismi ADR per risolvere  la  controversia  stessa.
Tali informazioni sono  fornite  su  supporto  cartaceo  o  su  altro
supporto durevole. 
  4.  E'  fatta  salva  l'applicazione  delle  disposizioni  relative
all'informazione  dei  consumatori   sulle   procedure   di   ricorso
extragiudiziale contenute in altri provvedimenti normativi. 
  5. Con riferimento all'accesso dei  consumatori  alle  controversie
transfrontaliere, salvo quanto previsto dalla normativa  di  settore,
gli stessi possono rivolgersi al Centro nazionale della rete  europea
per  i  consumatori  (ECC-NET)  per  essere  assistiti   nell'accesso
all'organismo ADR che opera in un altro Stato membro ed e' competente
a trattare la loro controversia transfrontaliera. Il medesimo  Centro
nazionale e' designato anche come punto  di  contatto  ODR  ai  sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE)  n.  524/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo  alla
risoluzione delle controversie online dei consumatori. 
  6. E' fatto obbligo agli organismi ADR e al Centro nazionale  della
rete europea per i consumatori (ECC-NET) di  rendere  disponibile  al
pubblico sui  propri  siti  web,  fornendo  un  link  al  sito  della
Commissione europea, e laddove possibile  su  supporto  durevole  nei
propri locali, l'elenco degli organismi ADR  elaborato  e  pubblicato
dalla Commissione ai  sensi  dell'articolo  20,  paragrafo  4,  della
direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  21
maggio 2013, sulla risoluzione  alternativa  delle  controversie  dei
consumatori. 
  7. L'elenco degli organismi ADR di  cui  al  comma  6  e'  posto  a
disposizione delle associazioni di consumatori e  delle  associazioni
di categoria di professionisti che possono  renderlo  disponibile  al
pubblico sui loro siti web o in qualsiasi altro modo  esse  ritengano
appropriato. 
  8. Sul sito  istituzionale  di  ciascuna  autorita'  competente  e'
assicurata la pubblicazione delle  informazioni  sulle  modalita'  di
accesso  dei  consumatori  alle  procedure  ADR  per   risolvere   le
controversie contemplate dal presente titolo. 
  9.  Le  autorita'  competenti  incoraggiano  le  associazioni   dei
consumatori  e  degli  utenti,  di  cui  all'articolo   137,   e   le
organizzazioni  professionali,  a  diffondere  la  conoscenza   degli
organismi e delle procedure ADR e a promuovere l'adozione dell'ADR da
parte di professionisti e consumatori. Detti organismi sono  altresi'
incoraggiati a fornire ai consumatori le informazioni  relative  agli
organismi ADR competenti quando ricevono i reclami dai consumatori.)) 
                                                               ((25)) 
 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016".