Art. 141-septies 
                        (( (Cooperazione). )) 
 
  ((1. Le autorita' competenti assicurano  la  cooperazione  tra  gli
organismi ADR nella risoluzione delle controversie transfrontaliere e
i regolari scambi con gli  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea
delle migliori  prassi  per  quanto  concerne  la  risoluzione  delle
controversie transfrontaliere e nazionali. 
  2. Se esiste una rete europea  di  organismi  ADR  che  agevola  la
risoluzione delle controversie  transfrontaliere  in  un  determinato
settore, le autorita' competenti incoraggiano ad associarsi  a  detta
rete gli organismi ADR che trattano le controversie di tale settore. 
  3.  Le  autorita'  competenti  incoraggiano  la  cooperazione   tra
organismi ADR e autorita'  nazionali  preposte  all'attuazione  degli
atti  giuridici  dell'Unione  sulla  tutela  dei  consumatori.   Tale
cooperazione comprende, in particolare, lo  scambio  di  informazioni
sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici  nei  confronti
delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami.  E'
incluso anche lo scambio di valutazioni tecniche e  informazioni,  se
gia' disponibili, da parte delle autorita' nazionali  agli  organismi
ADR che ne necessitano per il trattamento di singole controversie. 
  4. La cooperazione e lo scambio di informazioni di cui ai commi  1,
2 e 3 devono avvenire nel rispetto delle norme sulla  protezione  dei
dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  5.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di   segreto
professionale e commerciale applicabili alle autorita'  nazionali  di
cui al  comma  3.  Gli  organismi  ADR  sono  sottoposti  al  segreto
d'ufficio e agli altri vincoli equivalenti di  riservatezza  previsti
dalla normativa vigente.)) 
                                                               ((25)) 
 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016".