Art. 141-octies 
          (Autorita' competenti e punto di contatto unico). 
 
  1.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  agli   articoli
141-nonies  e  141-decies,  sono  designate  le  seguenti   autorita'
competenti: 
    a)  Ministero  della  giustizia  unitamente  al  Ministero  dello
sviluppo economico, con riferimento al registro  degli  organismi  di
mediazione relativo alla materia del consumo, di cui all'articolo 16,
commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
    b) Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB),  di
cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento
ai  sistemi  di   risoluzione   stragiudiziale   delle   controversie
disciplinati ai sensi  dell'articolo  2  del  decreto  legislativo  8
ottobre 2007, n. 179, e dei regolamenti  attuativi,  e  con  oneri  a
carico delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge  23
dicembre 1994,  n.  724,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dei
soggetti che si avvalgono delle procedure medesime; 
    ((b-bis) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  (IVASS)
di  cui  all'art.  13  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
riferimento  ai   sistemi   di   risoluzione   stragiudiziale   delle
controversie disciplinati ai  sensi  dell'art.  187-ter  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dei regolamenti attuativi,  e
con oneri a carico delle risorse di cui agli articoli 335 e 336 dello
stesso decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209)). 
    c) Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
(AEEGSI), di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481,
per il settore di competenza; 
    d) Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di  cui
all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore  di
competenza; 
    e) Banca d'Italia, con  riferimento  ai  sistemi  di  risoluzione
stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo
128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    f) altre autorita' amministrative indipendenti, di regolazione di
specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR  secondo
le proprie competenze; 
    g) Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  riferimento  alle
negoziazioni paritetiche di  cui  all'articolo  141-ter  relative  ai
settori non  regolamentati  o  per  i  quali  le  relative  autorita'
indipendenti di regolazione non applicano o non  adottano  specifiche
disposizioni, nonche' con riferimento agli organismi di conciliazione
istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g)  e  comma  4,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie
tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco  di  cui
alla lettera a). 
  2. Il Ministero dello sviluppo  economico  e'  designato  punto  di
contatto unico con la Commissione europea. 
  3. Al fine di definire  uniformita'  di  indirizzo  nel  compimento
delle funzioni delle autorita'  competenti  di  cui  al  comma  1  e'
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un  tavolo  di
coordinamento  e  di  indirizzo.  Lo  stesso  e'   composto   da   un
rappresentante per ciascuna autorita' competente. Al Ministero  dello
sviluppo economico e' attribuito il  compito  di  convocazione  e  di
raccordo. Al tavolo  sono  assegnati  compiti  di  definizione  degli
indirizzi relativi all'attivita' di iscrizione e di  vigilanza  delle
autorita' competenti, nonche' ai criteri generali  di  trasparenza  e
imparzialita', e alla misura dell'indennita' dovuta per  il  servizio
prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del  predetto  tavolo  di
coordinamento ed indirizzo non  spetta  alcun  compenso,  gettone  di
presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi  titolo
dovuto. 
                                                                 (25) 
 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016".