Art. 141-nonies 
(( (Informazioni da trasmettere alle autorita'  competenti  da  parte
       degli organismi di risoluzione delle controversie). )) 
 
  ((1. Gli organismi di risoluzione delle controversie che  intendono
essere considerati organismi ADR  ai  sensi  del  presente  titolo  e
inseriti in elenco conformemente all'articolo  141-decies,  comma  2,
devono presentare domanda di  iscrizione  alla  rispettiva  autorita'
competente, indicando: 
    a) il loro nome o denominazione, le informazioni  di  contatto  e
l'indirizzo del sito web; 
    b) informazioni sulla loro struttura e  sul  loro  finanziamento,
comprese le  informazioni  sulle  persone  fisiche  incaricate  della
risoluzione delle controversie, sulla  loro  retribuzione,  sul  loro
mandato e sul loro datore di lavoro; 
    c) le proprie norme procedurali; 
    d) le loro tariffe, se del caso; 
    e)  la  durata  media  delle  procedure  di   risoluzione   delle
controversie; 
    f) la lingua o le lingue  in  cui  possono  essere  presentati  i
reclami e in cui viene  svolta  la  procedura  di  risoluzione  delle
controversie; 
    g) una dichiarazione sui tipi di controversie  trattati  mediante
la procedura di risoluzione delle controversie; 
    h)  i  motivi  per  cui  un  organismo   di   risoluzione   delle
controversie  puo'  rifiutare  il  trattamento  di  una   determinata
controversia a norma dell'articolo 141-bis, comma 2; 
    i) una dichiarazione motivata dell'organismo di possedere o  meno
i  requisiti  di   un   organismo   ADR   che   rientra   nell'ambito
d'applicazione della presente direttiva, e di  rispettare  o  meno  i
requisiti di qualita' di cui al presente titolo. 
  2. Qualora le informazioni di cui alle lettere  da  a)  ad  h)  del
comma 1 vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio
l'autorita' competente in merito a tali modifiche. 
  3. Gli organismi di risoluzione delle controversie dinanzi ai quali
si svolgono  le  procedure  di  cui  all'articolo  141-ter,  oltre  a
comunicare  ai  requisiti  di  cui  al  comma  1,   devono   altresi'
trasmettere le informazioni necessarie a valutare la loro conformita'
ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di trasparenza di
cui al comma 1 dell'articolo 141-ter. 
  4. A far data dal secondo anno di iscrizione  al  relativo  elenco,
con cadenza biennale, ogni organismo ADR  trasmette  alla  rispettiva
autorita' competente informazioni concernenti: 
    a) il numero di reclami ricevuti ed i tipi di  controversie  alle
quali si riferiscono; 
    b) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte  prima  di
raggiungere il risultato; 
    c)  il  tempo  medio  necessario   per   la   risoluzione   delle
controversie ricevute; 
    d) la  percentuale  di  rispetto,  se  nota,  degli  esiti  delle
procedure ADR; 
    e) eventuali problematiche sistematiche o  significative  che  si
verificano di frequente e  causano  controversie  tra  consumatori  e
professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo possono essere
accompagnate da raccomandazioni  sul  modo  di  evitare  o  risolvere
problematiche analoghe in futuro; 
    f)  se  del  caso,  una  valutazione  dell'efficacia  della  loro
cooperazione all'interno di reti di organismi ADR  che  agevolano  la
risoluzione delle controversie transfrontaliere; 
    g) se  prevista,  la  formazione  fornita  alle  persone  fisiche
incaricate delle risoluzioni delle controversie di  cui  all'articolo
141-bis, comma 4, lettera a); 
    h) la valutazione  dell'efficacia  della  procedura  ADR  offerta
dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.)) 
                                                               ((25)) 
 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016".