Art. 144-bis 
(Cooperazione  tra  le  autorita'  nazionali  per   la   tutela   dei
                            consumatori) 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni  in
materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento
e  le  competenze  delle  autorita'  indipendenti  di  settore,   che
continuano a svolgere le funzioni di autorita'  competente  ai  sensi
((dell'articolo 3, numero 6),  del  regolamento  (UE)  2017/2394  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonche'  le
disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali e' prevista
la competenza di altre autorita' nazionali,  svolge  le  funzioni  di
autorita' competente, ai sensi del medesimo articolo  3,  numero  6),
del regolamento (UE) 2017/2394)), in materia di: 
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 21 FEBBRAIO  2014,  N.  21;  (24)  b)
     LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 21 FEBBRAIO 2014, N. 21; (24) 
    c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla  parte
IV, titolo III, capo I; 
    d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II,
sezione I; 
    e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo
II; 
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 21 FEBBRAIO  2014,  N.  21;  (24)  g)
     LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 21 FEBBRAIO 2014, N. 21; (24) 
    h) contratti di multiproprieta', contratti relativi  ai  prodotti
per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio,
di cui alla parte III, titolo IV, capo I. (24) 
  ((2. Il Ministero dello sviluppo economico  e  le  altre  autorita'
competenti ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento  (UE)
2017/2394,  che  dispongono  di  tutti  i  poteri   minimi   di   cui
all'articolo 9 dello stesso regolamento e li esercitano conformemente
all'articolo 10 del medesimo regolamento, conservano gli ulteriori  e
piu'  ampi  poteri  loro  attribuiti  dalla  normativa  vigente.  Con
riferimento alle infrazioni lesive  degli  interessi  collettivi  dei
consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato
regolamento (UE) 2017/2394, le autorita' di cui al primo periodo  del
presente comma, fermi restando gli ulteriori e piu' ampi poteri  loro
attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi  poteri  di
indagine  e  di  esecuzione  di  cui  all'articolo   9   del   citato
regolamento, in conformita' all'articolo 10 del medesimo regolamento,
con facolta' di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati,
che acquisiscono i dati, le notizie  e  le  informazioni  secondo  le
competenze e le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti)). 
  3. Per lo svolgimento dei compiti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  il
Ministero dello sviluppo economico puo'  avvalersi  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura,  nonche´  del  Corpo
della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad  esso  attribuiti
per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e  delle  imposte
sui redditi. Puo' inoltre definire forme di collaborazione con  altre
pubbliche   amministrazioni.   Limitatamente   ai   poteri   di   cui
all'articolo 139, puo' avvalersi delle associazioni dei consumatori e
degli utenti di cui all'articolo 137. 
  4.  Ferme  restando  la  disciplina  sanzionatoria  in  materia  di
indicazione dei prezzi di cui all'articolo 17 del presente  codice  e
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  22,  comma  3,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.  114,  ai  fini  dell'applicazione  del
((regolamento (UE) 2017/2394)) il Ministero dello sviluppo economico,
per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, puo'  avvalersi,
in particolare, dei comuni. 
  5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al  comma  2,
nonche´ relativamente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi
6 e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi  dell'articolo
17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in  modo
da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e  la
verbalizzazione. 
  6. Nei casi di rifiuto, omissione  o  ritardo,  senza  giustificato
motivo,  di  esibire  i  documenti  o  di  fornire  le   informazioni
richieste, nell'ambito delle proprie competenze, dal Ministero  dello
sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o
intracomunitarie, nonche´ nel caso in cui siano esibiti  documenti  o
fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni  di  cui
all'articolo 27, comma 4. 
  7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti  del
Ministero dello sviluppo  economico  dai  soggetti  interessati,  per
porre fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 27, comma 12. 
  8. Ai  sensi  ((degli  articoli  3,  numero  6),  5,  9  e  10  del
regolamento (UE) 2017/2394)),  in  materia  di  pratiche  commerciali
scorrette  di  cui  alla  parte  II,  titolo  III,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, in  relazione  alle
funzioni di autorita'  competente  attribuite  all'Autorita'  garante
della  concorrenza  e  del  mercato.  Per  i  profili   sanzionatori,
nell'ambito  delle  proprie  competenze,  l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato provvede ai sensi dell'articolo 27. 
  9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di
collegamento responsabile dell'applicazione del citato  ((regolamento
(UE) 2017/2394)). 
  9-bis. L'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del  mercato  e'
designata quale organismo  responsabile  ai  sensi  dell'articolo  7,
paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  2018/302.  In   relazione   al
regolamento (UE) 2018/302, l'Autorita' garante  della  concorrenza  e
del  mercato   ((e'   designata   autorita'   competente   ai   sensi
dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento  (UE)  2017/2394)).  In
materia di accertamento e  sanzione  delle  violazioni  del  medesimo
regolamento (UE) 2018/302, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15,
del presente codice. 
  9-ter. Il Centro nazionale della rete  europea  per  i  consumatori
(ECC-NET)  e'  designato  quale  organismo   competente   a   fornire
assistenza ai consumatori in caso di controversia tra un  consumatore
e un professionista ai sensi dell'articolo  8  del  regolamento  (UE)
2018/302. Per le finalita' di cui al  primo  periodo  si  applica  la
procedura  di  cui  all'articolo  30,  comma   1-bis,   del   decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.